Tutela del marchio "Cinecittà": la parola al Tribunale di Roma su contraffazione e concorrenza sleale nel caso di marchio rinomato
9 dicembre 2025
E' accertata la nullità del marchio posteriore per difetto di novità quando esso riproduce interamente il marchio anteriore rinomato, con la sola aggiunta di un elemento numerico ("CINECITTÀ 3") , configurando un elevatissimo rischio di confusione e di associazione tra le imprese, specie se operanti nel medesimo settore merceologico (produzioni televisive e cinematografiche, classe 38) e in prossimità geografica.








