I movimenti funzionali e l’uso di attrezzi da palestra non identificano l’origine commerciale: l’EUIPO rigetta la registrazione di un marchio di movimento
28 settembre 2026
Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio di movimento ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), RMUE, il segno deve essere esaminato in relazione ai prodotti e servizi rivendicati e alla percezione del pubblico di riferimento. Un segno costituito dalla rappresentazione di una figura umana che esegue una serie di esercizi mediante un attrezzo destinato all’attività fisica è privo di carattere distintivo quando il movimento rappresentato è percepito dal pubblico come una modalità funzionale di utilizzo dei prodotti o come contenuto od oggetto dei servizi di fitness e riabilitazione, anziché come indicatore della loro origine commerciale. La novità, l’originalità o l’eventuale brevettabilità dell’attrezzo o del prodotto cui il movimento si riferisce non sono sufficienti a conferire carattere distintivo al marchio, trattandosi di requisiti propri di forme di tutela della proprietà intellettuale aventi finalità differenti.







