L'impedimento assoluto alla registrazione (causa di nullità) del marchio UE previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 40/94 [ora art. 7, par. 1, lett. e), ii) del Reg. 2017/1001], che esclude la tutela per i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, trova applicazione solo qualora le caratteristiche essenziali del segno geometrico o tridimensionale consentano al prodotto di ottenere un risultato tecnico desiderato al momento del suo utilizzo. Restano estranei all'ambito applicativo della disposizione i risultati di natura tecnica che attengono esclusivamente al processo di fabbricazione e alle modalità di produzione industriale del bene, in quanto privi di incidenza diretta sulle funzionalità utilitaristiche ricercate dall'utilizzatore finale.