È annullabile per errore essenziale e riconoscibile (ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c.) il contratto di licenza in esclusiva avente ad oggetto lo sfruttamento economico di un disegno o modello industriale non registrato sottoscritto dal licenziatario nell'erronea convinzione che il licenziante ne sia l'ideatore e titolare, qualora emerga che il medesimo modello sia stato in realtà ideato, sviluppato e pre-divulgato al pubblico dal licenziatario stesso in epoca anteriore alla stipula dell'accordo.







