Nel caso di software sviluppato su commissione, qualora la titolarità dei codici sorgente in capo alla committente non sia concretamente contestata e il codice sia stato comunque consegnato, il giudice può accertarne la spettanza senza necessità di definire in via astratta l'esatto regime di trasferimento dei diritti patrimoniali previsto dalla disciplina del diritto d'autore. L'accertata tardività della consegna non determina, tuttavia, automaticamente il diritto al risarcimento: il danno deve essere concretamente provato nella sua esistenza e deve essere dimostrato il nesso causale tra il ritardo e il pregiudizio lamentato.







