I magneti decorativi raffiguranti monumenti cittadini e prodotti in serie mediante calchi non sono qualificabili quali opere delle arti figurative ex art. 2, n. 4), L. 633/1941, né (in assenza dei relativi presupposti) quali opere di industrial design ex art. 2, n. 10), L. 633/1941, con conseguente inapplicabilità dei rimedi della descrizione e del sequestro. Tuttavia, integra concorrenza sleale per imitazione servile confusoria, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c., la commercializzazione di magneti da parte di un concorrente che ne riproducano pedissequamente gli elementi formali caratterizzanti e dotati di efficacia individualizzante, in quanto idonei ad indurre in errore il consumatore medio sulla provenienza del prodotto, tenuto conto anche del basso prezzo di acquisto che riduce il livello di attenzione al momento della decisione d'acquisto.