In tema di reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la tutela penale apprestata dall'art. 517-ter cod. pen. presuppone l'esistenza di un titolo di proprietà industriale validamente concesso e sussistente. Pertanto, non può esservi configurabilità del reato di "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" (art. 517-ter c.p.) qualora il brevetto sottostante sia affetto da nullità, accertabile incidentalmente dal giudice penale.