Multinazionale operante nel settore automotive: competenza giurisdizionale per danno all’immagine commerciale e svilimento del marchio
25 novembre 2025
In tema di giurisdizione ai sensi dell'art. 7, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, il criterio di collegamento del "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire" non può fondare la giurisdizione del giudice italiano qualora l'azione per risarcimento danni da concorrenza sleale sia promossa da una società italiana (holding) nei confronti di soggetti domiciliati in Francia, e il fatto generatore (sviamento di clientela) e il danno iniziale (lesione della reputazione e dell'avviamento ) si siano interamente prodotti nel territorio francese a danno della sussidiaria ivi domiciliata.









