Diritto di reprografia di testi presenti nelle biblioteche universitarie: la vincolatività degli accordi SIAE-CRUI
20 gennaio 2026
di Marta Miccichè
Il compenso forfettario dovuto dalle biblioteche universitarie alla SIAE per l'attività di reprografia, ai sensi degli artt. 68 e 181-ter della legge sul diritto d'autore (LDA) , trae origine direttamente dalla legge. Gli accordi stipulati tra SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) hanno natura immediatamente vincolante per tutti gli Atenei, anche non firmatari, a meno che questi non comunichino formalmente la rinuncia al servizio. Sebbene il compenso trovi un limite negli introiti riscossi dalla biblioteca, l'onere della prova di tali introiti e dei costi sostenuti spetta all'Università.









