Nella valutazione dell'attività inventiva ex art. 56 CBE, la semplice variazione routinaria dei rapporti di miscelazione o la riallocazione di componenti chimici noti in una composizione cosmetica non configurano un'attività inventiva qualora il tecnico del ramo vi possa giungere per tentativi arbitrari o sulla base dello stato dell'arte. Sussiste invece l'attività inventiva qualora la combinazione e la specifica ricollocazione di determinati composti (nella specie, EDTA e acido malico in un componente acido specifico separato dagli altri agenti) non trovi alcun indizio o suggerimento nei documenti della tecnica anteriore, risultando individuabile solo a posteriori conoscendo l’invenzione rivendicata.








