Ai sensi dell’articolo 69 CBE e in conformità con i principi stabiliti nella decisione G 1/24, la descrizione e i disegni devono essere sempre consultati per interpretare le rivendicazioni nella valutazione della brevettabilità. Qualora il ricorso alla descrizione svolga una funzione esplicativa e confermativa, aiutando l'esperto del ramo a individuare una modalità di realizzazione già ricompresa nel testo della rivendicazione senza alterarne l'ambito di tutela, tale utilizzo è pienamente legittimo e non costituisce un'incompatibile estensione dell'ambito di protezione.








