Ai sensi dell'art. 48 c.p.i., un'invenzione implica attività inventiva se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. In caso di nullità della rivendicazione principale per carenza di altezza inventiva, il brevetto mantiene validità parziale qualora una combinazione di rivendicazioni dipendenti esprima un contenuto tecnico autonomo, specifico e non ovvio, operando in tal caso una nullità parziale ex art. 76 c.p.i. con effetti retroattivi (ex tunc) e non una mera limitazione volontaria ex art. 79 c.p.i..








