I diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle opere dell'architettura e dell'urbanistica (art. 2, n. 5, L. n. 633/1941) realizzate su commissione da un professionista autonomo sorgono direttamente e in via originaria in capo al committente quale effetto naturale del contratto d’opera intellettuale, salvo patto contrario. Di conseguenza, l'art. 110 LdA - che esige la prova scritta per il trasferimento dei diritti - non trova applicazione, e l'eventuale inadempimento del committente circa l'obbligo di pagamento del compenso professionale non spiega alcuna efficacia preclusiva o risolutiva sulla titolarità di detti diritti economici, ferma restando l'imprescrittibile titolarità dei diritti morali in capo all'autore.









