Ai fini della dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione Europea fondata su un segno nazionale non registrato ai sensi dell’art. 8, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/1001, il titolare del segno anteriore deve dimostrare che il diritto nazionale applicabile gli attribuisce effettivamente il potere di vietare l’uso del marchio successivo. Qualora la normativa nazionale richieda l’uso del segno nel territorio dello Stato membro e il segno sia stato utilizzato esclusivamente per l’esportazione, tale requisito non può considerarsi soddisfatto se il diritto nazionale non estende espressamente ai marchi non registrati la disciplina prevista per i marchi registrati.








