17 marzo 2026
Il risarcimento del danno e la rilevanza dell'unicità dell’evento di danno nella liquidazione
In tema di responsabilità civile derivante da reato, l'obbligazione solidale al risarcimento del danno (ex art. 187, comma 2, cod. pen. e art. 2055 cod. civ.) presuppone l'unicità dell'evento dannoso. Qualora condotte illecite indipendenti e non concorsuali, pur ledendo la medesima parte civile, producano danni distinti per modalità esecutive, entità del bene riprodotto abusivamente e contesto temporale, il giudice non può liquidare il danno in via solidale senza accertare un vincolo di interdipendenza tra le azioni, dovendo invece procedere alla ripartizione del carico risarcitorio in base alle singole responsabilità.
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