15 settembre 2025
Il "jingle" sonoro della BVG ottiene la tutela: il Tribunale UE annulla la decisione dell'EUIPO
Il Tribunale UE ha annullato la decisione dell'Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che aveva negato la registrazione di un marchio sonoro all'azienda di trasporti pubblica di Berlino, la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). La sentenza ha stabilito che un suono breve e semplice può avere carattere distintivo ed identificare l'origine commerciale dei servizi, ribaltando la precedente valutazione di "banalità" e "funzionalità" espressa dall’EUIPO.
Con la sentenza 10 settembre 2025 (causa T‑288/24), il Tribunale UE ha annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO in quanto quest'ultima non avrebbe valutato correttamente il carattere distintivo di un marchio dell'Unione Europea di cui era stata chiesta la registrazione per un segno sonoro costituito dal suono di una melodia alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
La ricorrente, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), ha presentato domanda di registrazione presso l'EUIPO di un marchio costituito dal suono di una melodia per determinati servizi di trasporto:
"file audio del marchio richiesto"
A seguito del rigetto di tale domanda da parte dell'esaminatore, la ricorrente ha presentato ricorso all'EUIPO.
La Commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo. Essendo un segno sonoro di due secondi costituito da una semplice successione di quattro suoni percepibili diversi, il marchio sarebbe così breve e banale da non avere alcuna rilevanza o capacità di essere riconosciuto dai consumatori come indicazione dell'origine commerciale dei servizi in questione. Sarebbe stato semplicemente percepito come un elemento sonoro funzionale, destinato ad attirare l'attenzione dell'ascoltatore.
Il ricorrente ha proposto ricorso contro tale decisione di rigetto dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea.
Secondo la Corte diversi elementi permettono di affermare che le caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata e di importanza consentano di stabilire l'esistenza e non l'assenza di un carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
In particolare, il Tribunale UE evidenzia quanto segue:
- in primo luogo, per quanto riguarda le abitudini del settore economico in questione, è noto che gli operatori del settore dei trasporti utilizzano sempre più spesso i "jingle", ovvero brevi pattern sonori, al fine di creare un'identità sonora riconoscibile dal pubblico, l'equivalente audio dell'identità visiva di un marchio, per i prodotti e i servizi ad esso associati. Questi jingle consentono di catturare l'attenzione degli ascoltatori in ambienti talvolta rumorosi, siano essi nelle hall degli aeroporti o sulle banchine delle stazioni ferroviarie e degli autobus, e di introdurre o accompagnare messaggi destinati al pubblico di riferimento a fini pubblicitari o relativi ai servizi associati;
- in secondo luogo, il suono della melodia che costituisce il marchio richiesto non presenta alcun collegamento diretto con i servizi coperti e non sembra essere dettato da considerazioni tecniche o funzionali. Inoltre, non è stato dimostrato che tale suono sia già noto al pubblico, il che consente di presumere che si tratti di un'opera originale. In tale contesto, si può ritenere che il suo scopo sia piuttosto quello di fungere da jingle, ovvero da una breve sequenza sonora incisiva, in grado di essere memorizzata in quanto tale. Tale valutazione è, peraltro, confermata dalla prassi decisionale e dalle linee guida all'esame dell'EUIPO in materia di marchi sonori, che possono costituire una fonte di riferimento. Alla luce delle caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata, melodia utilizzata e suoni percepibili, nonché delle diverse indicazioni fornite dall'EUIPO in passato in merito al ruolo svolto da tali caratteristiche nella valutazione del carattere distintivo di un marchio sonoro di cui si chiede la registrazione, la valutazione della Commissione di ricorso risulta errata in base sia agli usi del settore interessato sia agli elementi che caratterizzano il marchio richiesto. Né la durata del marchio richiesto né la sua presunta semplicità o banalità, che di per sé non impedisce la riconoscibilità della melodia corrispondente, costituiscono ostacoli sufficienti, di per sé, a giustificare l'assenza di carattere distintivo;
- inoltre, la Commissione di ricorso commette un errore nel ritenere che il marchio richiesto avesse semplicemente una funzione funzionale e che fosse consuetudine diffondere una breve sequenza di suoni prima degli annunci tramite altoparlanti sui mezzi di trasporto per attirare l'attenzione dei passeggeri. Pur supponendo che si dovesse prendere in considerazione uno dei potenziali usi del marchio richiesto, vale a dire evocare il suo utilizzo in una stazione per annunciare il servizio di trasporto associato, tale uso, anche se avesse una funzione funzionale, non impedirebbe in alcun modo al marchio richiesto di esercitare la sua funzione di indicare l'origine commerciale di tale servizio;
- infine, per quanto riguarda gli altri servizi coperti dal marchio richiesto, che non riguardavano direttamente il trasporto ma aspetti correlati, la Corte ritiene che sia difficile comprendere dalle considerazioni della Commissione di ricorso, da un lato, a quali aspetti di tali servizi possa essere collegato il suono della melodia che compone tale marchio e, dall'altro, in che modo il fatto che il segno sonoro richiesto possa essere utilizzato nel contesto di una pubblicità per tali servizi osti alla sua registrazione come marchio.
Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale dell'Unione Europea ha concluso che la Commissione di ricorso non ha valutato correttamente il carattere distintivo del marchio richiesto, dichiarando di conseguenza l’annullamento della decisione della Commissione EUIPO del 2 aprile 2024 (procedimento R 2220/2023‑5).






