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17 novembre 2025

Giudizio di confondibilità: i marchi deboli e le variazioni minime nei segni di terzi che possono essere sufficienti a superare il rischio di confusione

Il marchio costituito da una parola di uso comune che richiama direttamente la destinazione del prodotto (es. "abita" nel settore arredamento) è un marchio debole, con una capacità distintiva attenuata. Per il marchio debole, l'intensità e l'ampiezza della tutela sono ridotte, e lievi modificazioni o aggiunte al segno da parte di terzi possono essere sufficienti ad escludere il rischio di confusione.

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