1 giugno 2026
Contraffazione di marchio e tutela cautelare senza il vincolo del danno irreparabile ex art. 700 c.p.c.
Il presupposto per la concessione dell'inibitoria cautelare ex art. 131 c.p.i. (che recepisce l'art. 9 della Direttiva 2004/48/CE) è ancorato alla sussistenza di un "sufficiente grado di certezza" in ordine alla titolarità del diritto e alla violazione (attuale o imminente) dello stesso. Ne consegue che il requisito dell'irreparabilità del danno, tipico dell'art. 700 c.p.c., non costituisce un presupposto indefettibile per la concessione della misura tipica di proprietà industriale, potendo l'assenza di tale presupposto giustificare al più il diniego di un provvedimento inaudita altera parte, ma non il rigetto dell'istanza cautelare nel merito.
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