28 luglio 2026
Toponimi evocativi e DOP: il Tribunale di Parma conferma le sanzioni per l'uso di "Salame di Parma" e "I Salumi di Parma" su prodotti non certificati
L'utilizzo, per prodotti non certificati DOP o IGP, delle espressioni "Salame di Parma", "I Salumi di Parma", unitamente al richiamo grafico del Duomo di Parma e ad altri elementi idonei a valorizzare il collegamento territoriale, integra un'ipotesi di evocazione delle denominazioni "Prosciutto di Parma" DOP e "Coppa di Parma" IGP ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 (ora sostituito dal Regolamento UE n. 2024/1143). L'evocazione prescinde dal rischio di confusione tra i prodotti ed è configurabile ogniqualvolta il consumatore europeo sia indotto ad avere immediatamente in mente il prodotto protetto.
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