• Brevetti per invenzione

31 marzo 2026

Nullità della frazione italiana di un brevetto europeo per difetto di altezza inventiva e i poteri del CTU

In tema di validità del brevetto per invenzione, il requisito dell'attività inventiva (art. 48 c.p.i.) non è integrato dalla mera diversità meccanica rispetto all'arte nota se tale divergenza non risolve un problema tecnico in modo non ovvio per l'esperto del ramo. Ai fini del rilievo della nullità, il CTU può legittimamente acquisire documenti pubblici (quali brevetti anteriori) non prodotti dalle parti, purché attinenti a profili di invalidità tempestivamente allegati e nel rispetto del contraddittorio, costituendo l'art. 121, comma 5, c.p.i. una deroga ai comuni limiti processuali.

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