27 luglio 2026
Modelli comunitari e componenti di prodotti complessi: chi è l'utilizzatore finale?
Ai fini dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 6/2002, l'"utilizzatore finale" di un prodotto complesso coincide con il soggetto che impiega il prodotto nella sua destinazione funzionale e non con il tecnico che interviene nella fase di adattamento o personalizzazione. Ne consegue che i disegni relativi a componenti che, una volta incorporate nel prodotto complesso, non restano visibili durante il normale utilizzo sono privi dei requisiti di protezione.
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