• Marchi registrati

19 dicembre 2025

Commissione dei ricorsi 19/12/2025, n. 171 [Marchi registrati - Registrazione - Opposizione - Accordo di coesistenza - Rinuncia all’opposizione - Cessazione della materia del contendere - Estinzione del giudizio - Stipula di un accordo di coesistenza]

Marchi registrati - Registrazione - Opposizione - Accordo di coesistenza - Rinuncia all’opposizione - Cessazione della materia del contendere - Estinzione del giudizio - Stipula di un accordo di coesistenza tra le parti private che prevede il reciproco riconoscimento della validità dei segni distintivi e il consenso alla prosecuzione dell'iter di registrazione del marchio opposto - Difetto di interesse sopravvenuto alla prosecuzione del giudizio - Artt. 181, comma 1, lett. d) e 136-novies, comma 7, del Codice della proprietà industriale (CPI) - Ritiro formale dell'opposizione in sede amministrativa comportante l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente estinzione del processo dinanzi alla Commissione dei ricorsi per cessata materia del contendere - Ritiro validamente compiuto in ogni fase del giudizio purchè effettuato prima che intervenga la decisione giurisdizionale definitiva.


 

SENTENZA 

(Presidente e relatore: Dr. Francesco Antonio Genovese)



Sui ricorsi proposti da 

PICO MACCARIO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA 


Contro 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI1 


e nei confronti di 

AGRICOLA PIETRAVENTOSA DI ANNIO ARIANNA 

 

 

Rilevato che

l’avv.ta Raffaella Bisceglia (..), per conto del proprio cliente, I'impresa individuale e gia opponente (n. 652020000155539 del 16 settembre 2020) nel procedimento amministrativo (conclusosi con la decisione di accoglimento in data & febbraio 2024 a firma della dr.ssa Valeria Liguori, e successivamente impugnata dalla societd Pico Maccario s.s.a.), AGRICOLE PIETRAVENTOSA DI ANNIO MARIANNA (controinteressata), ha comunicato, con nota del 9 dicembre 2024 (in atti) che la controversia è stata definita tra le parti private in via transattiva, con un accordo di coesistenza tra i marchi, e che, percio, si chiede a Commissione la pronuncia di cessata materia del contendere; 

che le parti dichiarano che 1’originaria opponente acconsente a che la domanda di marchio opposto (“ROSA EST”, n. 302020000046459), depositata in classe 33, in data 12 giugno 2020, dalla societa PICO MACCARIO s.s.a., in quanto titolare dei seguenti due marchi:

1) Marchio nazionale n. 302020000035632 EST ROSA, depositato in data 12 maggio 2020 e registrato in data 11 aprile 2022 al fine di contraddistinguere, secondo la classificazione internazionale ai sensi dell’Accordo di Nizza, i seguenti prodotti: 

Classe 33: alcooloci; bevande distillate; digestivi (alcooli e liquori); liquori; vini 

2) Marchio nazionale n. 302020000035599 EST ROSA, depositato in data 12 maggio 2020 e registrato in data 23 aprile 2021 al fine di contraddistinguere, secondo la classificazione internazionale ai sensi dell’ Accordo di Nizza, i seguenti prodotti: 

Classe 33: alcoolici; bevande distillate; vini.), ad oggi ancora in esame, possa riprendere 1l proprio iter di registrazione per tutti i prodotti in essa rivendicati; 

che, con nota in data 27 novembre 2025, dello stesso tenore, anche l’avv. Vittorio Merlo, in forza di procura speciale rlasciata in data 8 aprile 2024, nell’interesse delle titolari dei marchi anteriori (sopra menzionati), PICO MACCARIO s.s.a. ¢ Azienda Agricola CRIOLIN di Claudio Canavero, ribadisce che tra le parti € sopraggiunto, in data 2-3 dicembre 2024, un accordo transattivo, sulla scorta del quale la Agricole Pietraventosa di Annio Marianna in data 6 dicembre 2024 ha rinunciato (come da istanze di cul si allegano le ricevute di deposito) all’opposizione n. 65202000015539 agli effetti della relativa decisione di accoglimento, con conseguente consenso a dichiarare cessata la materia del contendere sia con riferimento all’oggetto della predetta opposizione n. 652020000155539, sia con riferimento all’oggetto del presente procedimento di Ricorso in Commessione Ricorsit UIBM; 
 

Considerato che la dichiarazione di rinuncia all’opposizione della parte a suo tempo opponente comporta l’annullamento sopravvenuto della decisione amministrativa in questa sede impugnata, perché non più sorretta dall’impulso del controinteressato, il quale vi ha espressamente rinunciato, per il difetto d’interesse sopravvenuto, anche in ordine alle spese sostenute in sede amministrativa, in quanto ormai regolate dall’accordo privatistico raggiunto; 

che infatti, ai sensi dell’art. 181, comma 1, lett. &), CPI, la procedura di opposizione si estingue se: (...) d) l'opposizione é ritirata; 

che, tale “ritiro”, può ancora compiersi prima che la decisione giurisdizionale intervenga, essendo solo la sentenza della Commissione che puo prendere il posto della decisione amministrativa, da considerarsi sempre interlocutoria sottoposta alla valutazione giudiziale; 

che, pertanto, può dichiararsi cessata la materia del contendere nel presente giudizio in forza dell’accordo di coesistenza tra 1 marchi (quello in contestazione e quelli anteriori), 1 quali vengono dalle parti considerati tutti validi e coesistenti, si che la sig.ra Annio,opponente, pud rinunciare, come ha rinunciato, all’opposizione in sede amministrativa e la parte opposta, Pico Maccario, pud rinunciare, cosi come ha rinunciato, all’azione giurisdizionale, entrambe ormai non piu percorribili per il reciproco e mutuo difetto sopravvenuto dell’interesse a coltivare i due procedimenti; 

che il difetto di interesse comporta 1’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 136- novies, co. 7, CPI; 

che appare equo compensare le spese giudiziale tra le parti in causa. 



P.Q.M. 


La Commissione, 

Dichiara estinto il processo per la cessata la materia del contendere tra le parti in causa in conseguenza del sopravvenuto difetto d’interesse, in forza dell’accordo di coesistenza tra i marchi (quelli anteriori, della sig.ra Annio, ¢ quello portato alla registrazione della societa opposta ed oggi ricorrente), stipulato inter partes, che consente loro il pieno utilizzo dei segni da parte di ciascuna, sia per i propri anteriori sia per la registrazione del nuovo, secondo e come richiesto dalla societa in questa sede ricorrente, che ha rinunciato al suo ricorso, essendo venuto meno 1’atto di opposizione da parte dell’impresa individuale a suo tempo opponente. 

Spese compensate. 



Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 18 dicembre 2025. 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Addi 19/12/2025

IL SEGRETARIO