• Brevetti per invenzione

31 marzo 2026

Commissione dei ricorsi 31/03/2026, n. 40 [Brevetti per invenzione - Procedimento di concessione - Esame di brevettabilità - Rapporto di ricerca EPO e opinione scritta - Mancata interlocuzione del richiedente - Rifiuto definitivo della domanda]

Brevetti per invenzione - Procedimento di concessione - Esame di brevettabilità - Rapporto di ricerca EPO e opinione scritta - Mancata interlocuzione del richiedente - Rifiuto definitivo della domanda - Legittimità - Modifiche delle rivendicazioni in sede giudiziale - Ammissibilità - Limiti - Provvedimento definitivo di rifiuto della domanda di brevetto emesso dall’UIBM ai sensi dell’art. 173, comma 7, c.p.i. legittimo qualora il richiedente, a seguito della comunicazione dei rilievi risultanti dal rapporto di ricerca e dalla opinione scritta dell’EPO, non abbia esercitato nei termini assegnati la facoltà di presentare osservazioni, argomentazioni, modifiche, limitazioni o richieste di conversione - Fase amministrativa di esame da considerare conclusa con l’inutile decorso del termine concesso al richiedente per il contraddittorio non essendo configurabile un ulteriore obbligo dell’Ufficio di reiterare comunicazioni interlocutorie prima dell’adozione del provvedimento finale - Parere tecnico dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO), seppure privo di carattere vincolante per l’UIBM, avente valore privilegiato nella valutazione dei requisiti di novità e attività inventiva in quanto espressione di un esame tecnico specialistico condotto secondo gli standard europei da organismi indipendenti dotati di elevata competenza scientifica.

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