• Marchi registrati

2 dicembre 2022

Tribunale Bologna 02/12/2022 [Marchi registrati - Ordinanza cautelare con inibizione all'utilizzo dei segni distintivi Gattinoni e Planetarium - Opposizione all'esecuzione - Mancata prova dell’uso dei segni dopo l’ordinanza cautelare]

Marchi registrati - Ordinanza cautelare che ha disposto l'inibizione all'utilizzo dei segni distintivi “Gattinoni” e “Planetarium” con previsione di una penale per ogni violazione successiva - Violazione dell'ordine - Opposizione all’esecuzione - Ammissibilità - Mancata prova dell’uso dei segni in epoca successiva all’ordinanza cautelare. 

 

SENTENZA

n. 3006/2022 pubbl. il 02/12/2022

(Giudice relatore: dott. Vittorio Serra)

 

 

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 136/2019 promossa da:

BSC SPA (...), con il patrocinio dell’avv. FORTINA PAOLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO 24 20121 MILANO presso il difensore avv. FORTINA PAOLO

ATTORE/I

 

contro

PHOENIX 1946 SRL (…), con il patrocinio dell’avv. ANGELI VALTER e dell’avv. VASILE MAURO (…) VIA OBERDAN N°26 40126 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA CO AVV VASILE MAURO VIA OBERDAN 26 BOLOGNA presso il difensore avv. ANGELI VALTER

CONVENUTO/I

 

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna - Sez. Specializzata in materia di Impresa in data 21.02.2018 a definizione del procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 11937/2017, veniva inibito a B.S.C. s.p.a. ex art. 124 c.p.i. qualsiasi utilizzo dei segni distintivi “Gattinoni” e “Planetarium”, da soli ovvero accompagnati ad altri elementi distintivi denominativi e/o figurativi, nonché dei disegni e modelli a questi collegati; l’effettività dell’inibitoria era garantita dalla previsione di una penale nella misura di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento e di € 300,00 per ogni violazione od inosservanza successivamente constatata.

In data 26.03.2018 l’ordinanza veniva munita di formula esecutiva.   

In data 30.11.2019 la società Phoenix 1946 s.r.l. (di seguito, per brevità, Phoenix), accertata la violazione da parte di B.S.C. S.p.a. dell’ordine di cui sopra, almeno sino al 09.03.2018, notificava a quest’ultima atto di precetto, per un importo totale complessivo di €. 8.099,06 oltre successive spese occorrende. 

II       

1. Contro tale atto proponeva opposizione la società B.S.C. s.p.a. (di seguito, B.S.C.) al fine di ottenere, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto e, in via principale, l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, con conseguente declaratoria di nullità, annullabilità e/o comunque inesistenza del predetto precetto. 

2. Si costituisce in giudizio Phoenix, la quale: in via preliminare, si oppone alla sospensiva; in via pregiudiziale di rito, contesta l’ammissibilità della spiegata opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che tutte le osservazioni e le questioni in punto di esecuzione del provvedimento cautelare debbano essere portate alla cognizione del giudice attraverso il rimedio all’uopo previsto dall’ art. 669duodecies c.p.c.; nel merito, chiede rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto; in via alternativa, chiede che si provveda alla liquidazione della somma dovuta per le violazioni contestate, salva ogni consequenziale pronuncia e con rifusione delle spese di lite.       

3. In prima udienza, l’odierna opponente disconosce ai sensi dell’art. 2712 c.c. i documenti n. 2 e 3 prodotti dalla convenuta opposta a riprova dell’asserita violazione dell’inibitoria cautelare.     

Con ordinanza del 4.6.2019 il giudice, a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 12.02.2019, sospende l’efficacia esecutiva del titolo ritenendo insussistente la prova della violazione dell’obbligo di non fare.

Dopo l’espletamento dell’istruttoria orale e la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 13.1.2022, con termine di legge per il deposito delle memorie conclusive e delle repliche.  

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE         

I. Il provvedimento azionato da Phoenix è titolo esecutivo.        

L’ordinanza cautelare, che ha disposto l’inibitoria ai sensi dell’art. 124 c.p.i. con previsione di una penale per ogni violazione successiva, deve ritenersi titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute a titolo di penale.

È invero corretto desumere dall’art. 614 bis c.p.c., che può fungere da criterio interpretativo della precedente norma del codice della proprietà industriale, che anche il provvedimento di cui all’art. 124 comma 2 c.p.i. costituisca titolo esecutivo, analoga, se non maggiore, essendo nella materia del diritto industriale l’esigenza di una rapida sanzione dei comportamenti illeciti.        

II. L’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. è ammissibile.        

Nella presente causa non si controverte sulle modalità di attuazione del comando cautelare, ma sul diritto del beneficiario del provvedimento di procedere a esecuzione forzata per il pagamento della penale conseguente alla violazione del comando.   

Non si richiede dunque al giudice di stabilire se un certo uso dei segni distintivi Gattinoni e Planetarium sia o non sia compatibile con l’inibitoria, ma piuttosto di accertare se l’uso contestato, pacificamente in conflitto con l’inibitoria, vi sia stato.         

E poiché l’effettiva sussistenza di tale illecito uso è il fondamento del diritto di credito che BSC intende far valere in via esecutiva, il rimedio a disposizione del preteso debitore è appunto l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

III. L’opposizione è nel merito fondata, non essendovi prova delle asserite violazioni.

Occorre in proposito considerare che:   

- gli screenshot depositati da Phoenix, che dovrebbero attestare l’uso dei segni distintivi sul sito dell’opponente ancora alla data del 9.3.2018, sono privi di significativo valore probatorio, trattandosi di documenti che – in ipotesi – possono essere facilmente confezionati ad arte;      

- il teste Manuel Filippucci, che è la persona che conto di Phoenix ha realizzato gli screenshot, non ha saputo precisare la data delle fotografie (questo il testo della deposizione: “A d.r. Le foto le ho fatte io, mi occupo del monitoraggio del marchio, ho messo il giornale per dare una data alle immagini on line; mi ricordo la data perché si vede dai giornali. A d.r. non ricordo in quali date ho fatto le fotografie; non ricordo se ho fatto le foto più volte; non posso dire se ho fatto le foto proprio il giorno indicato dalla data sul giornale o in uno giorno lì vicino. Non posso essere preciso sulla data delle fotografie.”); 

- il teste Saverio Mucci, dipendente di BSC, ha dichiarato che la pagina del sito web è stata cancellata a febbraio, ricevuta la comunicazione del legale (questo il testo della deposizione: “1. no, non ci siamo collegati, perché la pagina del sito era stata cancellata quando abbiamo ricevuto la mail del nostro legale, ricordo che era febbraio. 2. a marzo la pagina non c’era più.”.

Alla luce dell’istruttoria non può che concludersi che la prova dell’uso dei segni in epoca successiva all’ordinanza cautelare (che è del 21-22.2.2018) non sia stata raggiunta.        

IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5336,00, di cui per spese 501,00 e per compensi professionali 4835,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 1620,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge. 

 

 

P.Q.M.       

il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra BSC s.p.a. 

 

contro        

Phoenix 1946 s.r.l.      

così provvede:   

- dichiara che Phoenix 1946 s.r.l. non ha diritto di procedere a esecuzione forzata per i titoli di cui all’atto di precetto notificato in data 30.11.2018;        

- dichiara tenuta e condanna Phoenix 1946 s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5336,00, di cui per spese 501,00 e per compensi professionali 4835,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.  

 

 

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 23.11.2022         

 

 

l’estensore          

dott. Vittorio Serra

 

 

il presidente

dott. Fabio Florini