• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

15 aprile 2025

Tribunale Milano (ord.), 15/04/2025 [Diritti di proprietà industriale - Contratto di franchising - Concessione del marchio in licenza, del know how e del manuale operativo a fronte del pagamento di royalties - Mancato pagamento dei canoni]

Diritti di proprietà industriale - Contratto di franchising - Concessione del marchio in licenza, del know how e del manuale operativo a fronte del pagamento di royalties - Mancato pagamento dei canoni da parte dell'affiliato - Attivazione della clausola risolutiva espressa - Proseguimento dell'esercizio dell'attività - Violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale - Ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 131 D.Lgs. 30/2005 - Accoglimento parziale - Reclamo - Accoglimento - Patto di non concorrenza inserito nel contratto disponente il divieto per il franchisee di svolgere attività in concorrenza con quella oggetto del rapporto di affiliazione, per un periodo di un anno successivo alla cessazione, senza alcuna delimitazione territoriale - Esclusa la validità della clausola contrattuale contestata - Revoca del comando cautelare per difetto di fumus boni iuris.

 

ORDINANZA

pubbl. 15/04/2025

(Presidente: dott.ssa Silvia Giani - Giudice relatore: dott.ssa Mariachiara Lionella Vanini)

 

 

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4239/2025 promosso da:

Parte_1 (...), nella sua qualità di titolare della ditta individuale Parte_1, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Foresti, come da delega in atti, elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;

Reclamante

 

 

contro

Controparte_1 (...), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Valerio Pandolfini, come da delega in atti, elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;

Reclamata

 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente

 

A. Il procedimento cautelare n. 40234/2024.

A.1 Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 131 d.lgs. 30/2005, depositato in data 14.11.2024, [...] CP_1 (di seguito anche solo   Contr”) ha convenuto in giudizio Parte_1 […] quale titolare di Parte_1 allegando il suo inadempimento rispetto agli obblighi assunti con il contratto di franchising stipulato dalle Parti in data 4.11.2022.

In punto di fatto, la Ricorrente ha allegato che:

- in forza del contratto di franchising in data 4.11.2022, concedeva in licenza alla Resistente il proprio marchio “Pt_1 dammi venti minuti”, il know-how e il manuale operativo, a fronte del pagamento di una royalties di euro 30.000,00 da corrispondere in n. 60 rate mensili;

- all’art. 11 del contratto era previsto un patto di non concorrenza post-contrattuale, in forza del quale l’affiliata non avrebbe potuto esercitare attività in concorrenza diretta o indiretta con Contr, per l’anno successivo alla cessazione del contratto;

- poiché la Resistente, a partire dal 2023, era rimasta morosa, dopo svariati solleciti e una mediazione priva di esito positivo, in data 11.11.2024, DVM attivava la clausola risolutiva espressa di cui al punto 13.1 del contratto;

- ciononostante, la Resistente continuava a svolgere la propria attività nei locali in Pt_1 Largo Firenze n. 19, gli stessi in cui si era svolta l’attività in affiliazione, utilizzando il know-how, il manuale operativo e le attrezzature concesse in licenza.

Per tali ragioni, dunque, Contr ha chiesto al Tribunale di ordinare alla resistente: “i) l’immediata cessazione dell’attività dalla stessa svolta nei locali siti in Pt_1, Largo Firenze n. 19 e in qualsiasi altro luogo, forma e modalità, ii) l’immediata cessazione dell’utilizzo del know-how e delle informazioni riservate della ricorrente e la restituzione del manuale operativo e di ogni altro documento riservato, iii) di non divulgare a terzi notizie e informazioni attinenti al know-how, al manuale operativo e alla informazioni riservate, iv) di cessare l’utilizzo e rimuovere l’arredamento, il layout e gli elementi decorativi integranti il suo concept store dai locali siti in Pt_1 Largo Firenze n. 19 e da qualsiasi altro luogo, v) il pagamento di una somma pari a € 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza e/o ritardo nell’esecuzione del provvedimento e, infine, vi) la pubblicazione dell’ordinanza, per due volte, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera” a cura della ricorrente e a spese della resistente.”.

A.2 La Resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza di fumus boni iuris e ha eccepito:

- la nullità del contratto per violazione dell’art. 4 l. 129/2004, per non avere mai sottoscritto il documento informativo nella data 4.11.2022, ma solo il 7.12.2022 contestualmente alla sottoscrizione del contratto di franchising;

- la nullità del contratto o comunque del patto di non concorrenza per violazione del REG. CE. N 330/2010, alla luce della mancata indicazione dei limiti territoriali;

- la nullità per abuso di dipendenza economica;

- la mancanza di atti in violazione del know-how, comunque indeterminato;

- la malafede precontrattuale di Contr, quale causa di annullabilità del contratto.

A.3 Con decreto del 22 novembre 2024, il Giudice, non ritenendo sussistenti i requisiti per provvedere inaudita altera parte, ha fissato l’udienza del 14.1.2025, assegnando alla Ricorrente termine sino al 30.11.2024 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte e termine alla Resistente sino al 10.1.2025 per il deposito di memoria difensiva. All’udienza del 14.01.205, il Giudice, sentite le Parti, ha riservato la decisione sul ricorso.

A.4 Con l’ordinanza n. 174/2025, il Giudice, sotto il profilo del fumus boni iuris:

- ha dato atto che tra le Parti non è contestato né il mancato pagamento dei canoni da parte dell’affiliato, né la risoluzione del contratto di franchising;

- ha desunto dalla documentazione fotografica prodotta da DVM prova del proseguimento dell’attività da parte della Resistente nei medesimi locali in cui si è svolta l’attività di affiliazione, con la sola sostituzione dell’insegna, prima “ Pt_1 damni venti minuti” poi “Bodytech Studio Ravenna”;

- ha dichiarato l’infondatezza delle plurime eccezioni di nullità/annullabilità, osservando: (i) che l’art. 4. 129/2004, nell’imporre la consegna del documento informativo trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising, non sanziona con la nullità una sua eventuale violazione; (ii) che, in ogni caso, il documento informativo allegato riporta quale data di sottoscrizione il 4.11.2022 (sottoscrizione mai disconosciuta); (iii) che il patto di non concorrenza, pur non prevedendo la propria delimitazione territoriale, avrebbe al più potuto determinare nullità parziale, salvo l’eventuale carattere essenziale (comunque non provato) ai fini della stipulazione; (iv) la deducibilità della limitazione territoriale del patto attraverso il combinato disposto degli 2, 4 e 11 del contratto, per un raggio di 600 mt dai locali del Centro sito in Pt_1 via Largo Firenze, n. 19; (v) la sufficiente descrizione del know-how indicato nel manuale operativo; (vi) la carenza di prova dell’abuso di dipendenza economica; (vii) l’assenza di violazioni del canone di buona fede precontrattuale da parte della Ricorrente.

Sotto il profilo del periculum in mora, il Giudice ha affermato che il comportamento della Resistente, in difetto di un ordine del Tribunale, sarebbe stato agevolmente reiterabile, con conseguente pregiudizio non riparabile derivante dallo svilimento dell’immagine e del segno distintivo della società.

Per tali motivi, quindi, il Giudice si è così pronunciato: “In parziale accoglimento del ricorso cautelare: - Ordina a Parte_1 di cessare immediatamente l’attività esercitata nei locali del centro in Pt_1, Largo Firenze n. 19 e in ogni altro luogo in concorrenza con l’attività della ricorrente in violazione dell’art. 11 del contratto di franchising, - Ordina a Parte_1 di cessare immediatamente l’uso del know-how e delle informazioni riservate di Controparte_1 e di restituire immediatamente alla ricorrente il manuale operativo e ogni altro documento riservato o bene di titolarità di quest’ultima ai sensi dell’art. 11.2. del contratto di franchising; - Ordina a Parte_1 di non divulgare a terze notizie e informazioni attinenti al know-how informazioni riservate di Controparte_1, al manuale operativo e alle e/o della rete di franchising di Contr ai sensi dell’art. 11.2 del contratto di franchising; - Fissa a titolo di penale l’importo di € 200,00 per ogni inosservanza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento a decorrere dal 3.3.2025;2) Condanna Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in € 3.800,00 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.”.        

B. Il reclamo.      

B.1 Con reclamo al Collegio ex art. 669terdecies c.p.c. del 1° febbraio 2025, Parte_1 [...] quale titolare della ditta individuale Parte_1 ha chiesto la revoca dell’ordinanza cautelare emessa il 21.01.2024 all’esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. e 131 c.p.i. n. r.g. 40234/2024, con cui il Giudice di prime cure, in parziale accoglimento del ricorso, ha ordinato all’odierna Reclamante di cessare l’attività in violazione dell’art. 11 del contratto di franchising, di cessare l’uso del know-how, di cessare l’uso delle informazioni riservate di DMV give us twenty, di non divulgarle ai terzi e, infine, di restituire il manuale operativo e ogni altro documento riservato ai sensi dell’art. 11.2 del contratto.

A sostegno della domanda, la Parte_2 ha articolato le seguenti censure:

1. erroneo convincimento del giudice in ordine all’interpretazione data al patto di non concorrenza, in quanto:

- il Giudice di prime cure non ha preso in considerazione quanto disposto dal REG. UE n. 330/2010, richiamato dall’odierna Reclamante;

- l’art. 11 del contratto viola il Reg. UE poiché non prevede delimitazioni territoriali;

- l’art. 11 non può essere letto in combinato disposto con l’art. 4 del contratto, poiché tali articoli hanno finalità diverse;

2. errata considerazione della data di sottoscrizione del contratto di franchising e del documento informativo, in quanto:

- il documento informativo non veniva sottoscritto nella data riportata dal documento (4.11.22), bensì in data 7.12.2022, a Firenze, contestualmente alla sottoscrizione del contratto;

- nel documento informativo - sottoscritto il 7.12.2022 - erano già stampigliati sia il luogo in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione sia la data del 4.11.2022;

- non aveva mai lasciato la città di Pt_1 nella giornata del 4.11.2022, come provano i messaggi Whatsapp e dalle agende contenenti gli appuntamenti (doc. B.2);

- la sanzione della nullità in caso di violazione dell’art. 4 della l. 129/2004 emerge dal tenore letterale della norma, nella parte in cui afferma che il documento “deve” essere consegnato all’aspirante affiliato almeno trenta giorni prima;

3. mancata considerazione da parte del Giudice del fatto che il know-how non è mai stato utilizzato illegittimamente dall’ex affiliata, e che, in ogni caso, il know-how invocato da controparte difetta di specificità, in quanto:

- ad oggi la Reclamante non fa più uso delle tecniche e delle metodologie propugnate da Contr, tant’è che la stessa, successivamente alla risoluzione del contratto, ha iniziato a frequentare nuovi corsi, conseguendo anche gli attestati (docc. B6-B.6.1);

- il manuale operativo era reso disponibile per il ritiro da parte della Reclamante, come da pec inviata in data 15.10.2024 (doc. B.6.2), ma la Contr  non lo ha ritirato;

- il know-how della Reclamata, contenuto in detto manuale, difetta di specificità e sostanzialità, risolvendosi in un insieme di contenuti vaghi e generici, di riferimenti a massime di comune esperienza, nonché in mere indicazioni sulla base delle quali il franchisee viene indirizzato sulle modalità di apertura e gestione del centro;

- l’art. 3.4 della l. 129/2004 afferma che il contratto deve indicare in modo specifico il know-how fornito all’affiliato, sicché la sua assenza si risolve in un difetto dell’oggetto del contratto, e dunque in nullità;

4. erronea applicazione della legge da parte del Giudice in tema di dipendenza economica, in quanto:

- il giudice ha erroneamente ritenuto che per invocare l’abuso di dipendenza economica del franchisor, il franchisee deve dimostrare di non aver potuto reperire sul mercato alternative soddisfacenti;

- l’art. 9 della l. 1982/98, tuttavia, deve essere letto nel senso che la dipendenza economica si manifesta a fronte di un forte disallineamento tra diritti e obblighi, e che solo in via meramente succedanea si può tenere conto “anche” della possibilità reale per chi ha subito l’abuso di trovare sul mercato alternative soddisfacenti;

- nel caso di specie, inoltre, il contratto de quo è nullo ai sensi di tale art. 9, poiché in grado di concretare una situazione di abuso economico, nella specie derivante dalle previsioni sub art. 4, 5.5, 6.2.2, 7.3, 8, 10.6, 10.3, 10.5, 12.2, 12.3, 13, 13.3, 13.5, 13.7, 14.3, 14.5, 16.5, nonché dal fatto che numerose clausole sono state sottoposte a doppia sottoscrizione dall’affiliato in quanto vessatorie, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c.;

5. erroneo convincimento del Giudice rispetto alla domanda di annullabilità del contratto per violazione della buona fede contrattuale (sintesi censure n. 5 e 6), in quanto:

- Contr si è presentata nel proprio documento informativo come titolare di un marchio valido in tutto il mondo, laddove, invece, la validità dello stesso si estendeva al solo territorio UE;

- il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto superata la suddetta indicazione in forza dell’inserimento nelle premesse del contratto del fatto che il marchio era stato

- parimenti ha errato il Giudice nel non attribuire rilevanza al fatto che Contr non avesse comunicato di avere avuto un procedimento giudiziale chiusosi nel triennio precedente con una propria ex affiliata, stante la lettera della stessa l. 129/2004 (artt. 6-8) che impone al franchisor di comunicare tutti i giudizi affrontati nel triennio precedente, sanzionando la violazione con l’annullamento del contratto;

6. necessità di provvedere alla compensazione delle spese, in quanto:

- nel caso sottoposto all’esame del Collegio vi è stata una parziale soccombenza di Contr sig.ra CP_3

In conclusione, ha chiesto al Tribunale: 

“nel merito, revocare l’ordinanza cautelare emessa in data 20/01/2025 dalla dott.ssa [...] CP_4 all’esito del procedimento n. 40234/2024 r.g. e comunicata con deposito telematico registrato il successivo 21/01/2025;

in via istruttoria: sentire il sig. Testimone_1, legale rappresentante di Contr, in ordine alla circostanza se sia vero che nell’anno 2021 la società Parte_3 abbia esplicato avanti al Tribunale di Firenze, nei confronti di DVM s.r.l., una domanda di dichiarazione della avvenuta risoluzione del contratto per inadempimenti del franchisor, oltre a una domanda di restituzione del deposito cauzionale e di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;

spese legali sia di primo che di secondo grado integralmente rifuse, con distrazione delle stesse in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.

B.2 Con decreto del 7.2.2025 il Presidente dott.ssa Silvia Giani ha nominato relatrice della causa la dott.ssa Mariachiara Lionella Vanini e ha fissato per la comparizione delle parti dinanzi al Collegio l’udienza del 6.3.2025, assegnando alla Reclamante termine sino al 14.2.2025 per la notifica del reclamo e termine alla Reclamata sino al 28.02.2025 per il deposito della memoria di costituzione; successivamente, con decreto del 27.02.2025, l’udienza programmata è stata rinviata d’ufficio alla data del 13.03.2025.

B.3 Con comparsa di risposta del 28.02.2025, Contr si è costituita in giudizio, chiedendo al Collegio di respingere il reclamo e di condannare la Reclamante alle spese di lite.

In particolare, in relazione alle censure articolate dalla Parte_2 Contr ha osservato:

1. sulla presunta nullità del patto di non concorrenza post contrattuale, che

- nell’ambito del contratto di franchising, il patto di non concorrenza post contrattuale non è disciplinato dall’art. 2596 c.c., ma dal REG. UE 330/2010, che subordina la validità del patto alla presenza di una delimitazione territoriale dello stesso, che, nel caso di specie, come correttamente individuato dal Giudice, corrisponde al territorio in cui la affiliata poteva esercitare l’attività in forza del contratto fra loro intercorso (Pt_1

- in ogni caso, va esclusa la nullità del patto, poiché attraverso l’integrazione suppletiva ex 1374 cc e/o cogente ex 1339 cc., può trarsi la delimitazione territoriale del patto pari al raggio 600 mt dal Centro o al solo Centro di Pt_1

2. sulla mancata consegna del documento informativo pre-contrattuale, che

- risulta per tabulas che la documentazione precontrattuale sull’affiliazione commerciale è stata consegnata alla Reclamante in data 4 novembre 2022 a Firenze (doc. 7) e che il contratto è stato sottoscritto in data 7 dicembre 2022, sempre a Firenze;

- nella pagina finale del documento informativo contrattuale, la Reclamante dichiara di avere ricevuto il documento in data 4 novembre 2022, e che la sottoscrizione non è stata disconosciuta (cfr. doc. 7);

- la lett. e) delle premesse al contratto di franchising dispone che l’affiliata ha regolarmente ricevuto il documento informativo di cui alla L. n. 129/2004 in data 25.11.2022 (cfr. doc. 8);

- è l’odierna reclamante a dover dimostrare la eventuale falsità dei documenti stessi, ma tale onere è stato minimamente assolto dalla controparte;

- i documenti depositati a tal proposito non dimostrano la falsità dei documenti, trattandosi di messaggi whatsapp di vago e generico contenuto, provenienti da soggetti terzi, di cui non risulta la data né il soggetto a cui sarebbero stati inviati;

3. sul mancato utilizzo e/o individuazione del know-how della Contr, che:

- il know-how concesso in licenza a controparte dalla Contr è perfettamente conforme ai requisiti di cui alla L. n. 129/2004 sull’affiliazione commerciale;

- è irrilevante che la Pt_1 abbia effettuato corsi di formazione dopo lo scioglimento del contratto, poiché ciò non esclude che la stessa abbia utilizzato e continui ad utilizzare illegittimamente il know-how della Contr;

- il know-how di cui è titolare DVM è descritto in modo chiaro e specifico nel contratto di franchising, alle premesse, ed è menzionato in diversi altri articoli del medesimo contratto, tra cui all’art. 2 (oggetto del contratto);

- in particolare, il know-how è contenuto all’interno dei manuali operativi consegnati alla Reclamante: il primo manuale operativo (doc. 4) consta di 100 pagine, contenenti indicazioni dettagliate sulla gestione di un centro DVM e su tutte le attività che in esso vengono effettuate; il secondo manuale operativo (cfr. doc. 5) - che la reclamante non menziona - consta di 61 pagine e si incentra sugli aspetti tecnici concernenti la nuova metodologia di allenamento ideata dalla Contr;

4. sul presunto abuso di dipendenza economica, che:

- tra il franchisor Contr e l’ex affiliata non vi è stata una situazione di dipendenza economica, posto che il mercato nel quale l’affiliata opera - quello del fitness - assicurava ed assicura, oltre alla Contr, un’ampia scelta di partner commerciali ai quali la stessa si sarebbe potuta rivolgere per esercitare la propria attività in franchising;

- la sottoscrizione del contratto di franchising da parte della Pt_1 è stata dunque una sua libera scelta, a fronte di altre opzioni presenti sul mercato, il che esclude una situazione di dipendenza economica ex art. 9 L. n. 192/1998;

- in ogni caso, il presupposto della situazione di dipendenza economica non è stato allegato, né tantomeno dimostrato, dalla reclamante;

o deve escludersi che nel rapporto contrattuale inter partes vi sia stato un abuso da parte del franchisor DVM ai danni dell’affiliata ovvero un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi tra le parti; la reclamante si è limitata ad elencare una serie di clausole contenute nel contratto di franchising, che sono a ben vedere clausole standard, ritrovabili in qualsiasi contratto di franchising, ampiamente utilizzate non solo in Italia ma anche a livello internazionale;

5. sulla correttezza e buona fede precontrattuale, che:

- sebbene la registrazione del marchio sia valida in tutto il territorio comunitario, anziché nel mondo, non si può ritenere che tale circostanza determini l’annullabilità del contratto, poiché è inverosimile che la Reclamante si sia determinata a contrarre per l’asserita validità mondiale del marchio (in luogo di quella effettiva e reale, ossia la validità comunitaria);

- l’art. 4, comma 1, lett. f) della l. n. 124/2004 prevede che, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising, ai sensi di tale art. 9, il franchisor comunichi i procedimenti giudiziari o arbitrali conclusi negli ultimi tre anni, cioè, passati in giudicato;

- l’informativa precontrattuale prevista dalla L. n. 129/2004 sull’affiliazione commerciale è stata regolarmente consegnata dalla Contr alla Pt_1 in data 4 novembre 2022 (cfr. doc. 7), mentre l’ordinanza del Tribunale di Napoli resa nella causa tra la Contr e la Pt_3, cui si riferisce l’opponenete, è stata emessa in data 21 settembre 2022 (cfr. doc. 9 parte opponente);

6. sulle spese di lite, che:

- il Giudice di prime cure non si è pronunciato sulla richiesta cautelare della Contr relativa al concept store, ma ha accolto tutte le restanti e più consistenti domande;

- la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, peraltro liquidate in misura alquanto ridotta, sarebbe stata ed è del tutto è del tutto fuori luogo.

In conclusione, la Reclamata ha chiesto al Tribunale di:

“1) respingere il reclamo proposto da Parte_1 contro l’ordinanza n. 174/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 20 gennaio 2025, per i motivi esposti nel presente atto;

2) condannare Parte_1 alla refusione in favore della Controparte_1 delle spese, diritti e onorari del presente procedimento.

Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare mezzi di prova entro i termini di legge”

B.4 All’udienza del 13.03.2025, dopo aver dato atto dell’esito negativo del tentativo di comporre bonariamente la lite, le Parti si sono riportate ai rispettivi atti, insistendo nell’accoglimento delle rispettive domande; il Collegio si è riservato la decisione, che viene ora assunta con la presente ordinanza.

C. La revoca dell’ordinanza reclamata.

C.1 Il reclamo proposto da Parte_1 è fondato, sicché l’ordinanza n. 174/2025 emessa all’esito del procedimento n. r.g. 40234/2024 va revocata.

Anzitutto, va considerato il primo motivo di reclamo, che attiene alla validità dell’art. 11 del contratto di franchising laddove si prevede che l’affiliato, per un anno dalla conclusione del contratto, non può svolgere attività in concorrenza senza alcuna delimitazione geografica.

Già nel giudizio ex art. 700 c.p.c., la Resistente (qui Reclamante) aveva chiesto il rigetto del ricorso ex adverso proposto, eccependo, fra gli altri, il vizio di nullità del contratto, o comunque del patto di non concorrenza post-contrattuale, poiché, non contenendo alcuna indicazione in relazione all’estensione territoriale dello stesso, violava il Reg. UE n. 330/2010.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto tale eccezione infondata: quanto alla nullità tout court del contratto, ha rilevato il difetto di prova del carattere essenziale della clausola ai fini della stipulazione; quanto alla nullità del solo patto, ha ritenuto di escluderla alla luce di un’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, ed in particolare degli artt. 2 (definizione di “attività”), 4 (estensione territoriale del diritto di esclusiva) e 11 (patto di non concorrenza).

Nella specie, il Giudice di prime cure ha sostenuto che “alla luce di un’interpretazione complessiva del testo contrattuale che impone di interpretare ciascuna clausola per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto, la clausola censurata di cui all’art. 11 non può che essere interpretata e letta alla luce dell’art. 2 che definisce l’oggetto del contratto come l’”Attività” svolta nel centro sito in Pt_1, Largo Firenze n. 19, e dell’art. 4 che prevede un diritto di esclusiva per l’esercizio della predetta Attività limitandolo a un raggio di 600 mt. dai locali del centro, così come riportato nella cartina allegata al contratto e siglata dalle parti” (cfr. pag. 5 ordinanza reclamata).

C.2 Il Collegio ritiene, sia pure ad una valutazione sommaria quale è quella del giudizio cautelare, che l’art. 11 del contratto di franchising ponga seri dubbi di compatibilità con la norma imperativa dell’art. 2596 c.c., a mente della quale il patto che limita la concorrenza è valido esclusivamente “se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività”.

Invero, è nullo il patto che, come avviene nel caso in esame, preclude ogni possibile attività al soggetto che si vincola, in relazione alle sue concrete attitudini ed esperienze professionali (cfr. Cass. 12.11.2014 n. 24159: “È nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”).

A fortiori, l’art. 11 del contratto di franchising non rispetta i requisiti richiesti dall’art. 5 del Regolamento UE n. 2022/720 (che ha sostituito il Reg. UE 2010/330) ritenuto da entrambe le parti applicabile al caso di specie.

Tale regolamento è immediatamente applicabile ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, fermo il regime transitorio di un anno previsto per gli accordi verticali già in vigore al 31 maggio 2022 ed in linea con le condizioni di esenzione stabilite dal precedente Regolamento 330/2010.

Il Reg. UE 2010/330 (oggi Reg. UE n. 2022/720) ha stabilito una serie di requisiti in presenza dei quali i c.d. “accordi verticali” sono sottratti all’applicazione dell’art. 101, par. 1, TFUE (cosiddetto safe-harbour), il quale vieta alle imprese di effettuare accordi, decisioni e pratiche che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

Gli accordi verticali sono accordi o pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, come i contratti di distribuzione esclusiva, i contratti di distribuzione selettiva o il franchising. Gli accordi verticali si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (cfr. art. 1, par. 1, lett. a, reg. UE 2010/330, non modificato dal reg. UE 2022/2070).

Tale esenzione è giustificata dall’assunto secondo cui gli accordi verticali comportino un generale miglioramento della produzione e della distribuzione, oltre che benefici per i consumatori, e sono perciò meno nocivi, rispetto a quelli orizzontali, per il mercato e la concorrenza.

Per quanto rileva, l’art. 5 par. 3, lett. b) Reg. UE 2022/720 prevede che il patto di non concorrenza post contrattuale, per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 2 del Regolamento, deve essere limitato ai locali e ai terreni in cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale.

C.3 Ebbene, il patto di non concorrenza di cui all’art. 11 del contratto de quo prevede il divieto per il franchisee di svolgere attività in concorrenza con quella oggetto del rapporto di affiliazione, per un periodo di un anno successivo alla cessazione, senza alcuna delimitazione territoriale.

Il Giudice di prime cure, pur appurando l’assenza di una delimitazione territoriale, ha reputato valido il patto di non concorrenza post-contrattuale, alla luce dell’interpretazione complessiva e sistematica delle clausole e, in particolare, del combinato disposto degli artt. nn. 2, 4 e 11, da cui ha desunto la limitazione del patto ad un raggio di 600 metri dai locali del Centro sito in Largo Firenze, n. 19, Pt_1

Il Collegio ritiene che - allo stato e con la valutazione sommaria propria della presente fase - la delimitazione geografica non possa desumersi per relationem dagli altri articoli del contratto.

Nel caso di specie, l’Attività è definita del tutto genericamente come la vendita di “una serie di prodotti” e l’offerta di “una serie di servizi per il benessere della persona, legati al Marchio”.

L’art. 4 regola (solo) l’esercizio del diritto di esclusiva concesso a favore del franchisee nel raggio di 600 metri dal Centro sito in Pt_1 Largo Firenze n. 19: si tratta, dunque, di previsione diversa ed autonoma rispetto al divieto di concorrenza, volta a tutelare interessi (del franchisee) diversi da quelli del divieto di concorrenza (propri del franchisor).

Non vi sono, dunque, elementi per ritenere che le Parti abbiano voluto introdurre una limitazione geografica al divieto di concorrenza imposto al franchisee.

Peraltro, la volontà della Reclamata di non vedere praticata attività in concorrenza, per un anno e senza limiti territoriali, appare desumibile anche dalla formulazione della domanda cautelare, ove si è chiesto al Tribunale di “ordinare l’immediata cessazione dell’attività dalla stessa svolta nei locali del centro in Largo Firenze n. 19 a Ravenna (RA) e in qualsiasi altro luogo, in qualsiasi forma e modalità, per le causali sopra descritte”.

Esclusa la possibilità di enucleare in via interpretativa una delimitazione territoriale del patto di non concorrenza di cui all’art. 11, vi sono -allo stato- seri dubbi circa la validità dell’art. 11 del contratto di franchising sia alla luce del diritto nazionale che delle disposizioni europee che entrambe le parti ritengono applicabili al caso di specie.

C.4 Ne discende che deve essere revocato per difetto di fumus boni iuris il comando cautelare contenuto nell’ordinanza reclamata nella parte in cui si “ordina a Parte_1 di cessare immediatamente l’attività esercitata nei locali del centro in Pt_1, Largo Firenze n. 19 e in ogni altro luogo in concorrenza con l’attività della ricorrente in violazione dell’art. 11 del contratto di franchising”.

C.5 Va, altresì, revocato il comando cautelare con cui il Giudice di primo grado ha ordinato alla sig.ra Pt_1 “di cessare immediatamente l’uso del know-how e delle informazioni riservate di Controparte_1.

Invero, l’utilizzo da parte della sig.ra Pt_1 dopo la risoluzione del contratto, del know-how del franchisor non è né specificamente allegato né (tanto meno) provato, anche solo in via presuntiva.

Segnatamente, con il ricorso la Contr si era limitata ad allegare che “l’ex affiliata, odierna convenuta, stà utilizzando il Know-How, il Manuale Operativo e le informazioni aziendali riservate di Contr, in violazione degli artt. 98 e 99 del D.lgs. n. 30/2005, e dell’obbligo previsto dall’art. 11.1 lett. d) del contratto di franchising” (pag. 6 ricorso); e aveva dedotto in proposito che “negli stessi locali della palestra in Ravenna (RA), Largo Firenze n. 19, già utilizzati quando era ancora affiliata in franchising alla rete Contr, l’odierna convenuta continua ad esercitare la medesima attività facendo pedissequo uso, senza alcuna autorizzazione, delle metodologie, tecniche di allena-mento, esperienze tecniche, informazioni tecniche, organizzative e commerciali di Contr, che quest’ultima le ha trasmesso - mediante formazione e trasmissione del Manuale Operativo - con la sotto-scrizione del contratto di Contr franchising, al momento del suo ingresso nella rete in franchising   Contr”.

Il difensore della convenuta, odierna reclamante, aveva però contestato che la Pt_1 facesse illecito utilizzo del know-how della Contr e aveva affermato nella memoria di costituzione del primo grado che la “la sig.ra Pt_1 successivamente alla risoluzione del contratto, ebbe a frequentare dei nuovi corsi, con una società diversa da quelle presenti nella rete di Contr, e a conseguire il relativo attestato (doc. 6-6.1), sicché è indubbio che la resistente non stia oggi utilizzando le tecniche e le metodologie di Contr. Inoltre, ancora prima della risoluzione del contratto la sig.ra Pt_1 non aveva aderito alla metodologia oggi seguita e propugnata da Contr, ossia la metodologia c.d. “Symbiont” così individuata dal nominativo della società che ne è la propugnatrice, Controparte_5 (pag. 5 comparsa).

A fronte della specifica contestazione di parte (pp. 8-9 del reclamo e p. 5 della comparsa di costituzione di primo grado), la Contr non ha fornito elementi di prova da cui possa inferirsi l’effettivo utilizzo da parte della sig.ra Pt_1 di un know-how segreto o di altre informazioni riservate nella esclusiva titolarità di  Contr, mentre è senz’altro irrilevante sotto tale profilo, la circostanza che la reclamante, in assenza di un divieto contrattuale, continui ad utilizzare, nell’esercizio della sua attività professionale e in base ad un autonomo contratto, le tute da elettrostimolazione fornite da un terzo (la Controparte_5, anche se già precedentemente utilizzate nel corso del rapporto di franchising (pp. 8-9 del reclamo e p. 5 della comparsa di costituzione).

A tutto ciò si aggiunga che le Parti all’udienza del 13 marzo 2025 hanno rappresentato che non vi è contestazione di violazione di segni distintivi.

C.6 Parimenti, va revocata l’ordinanza cautelare nella parte in cui dispone a carico della sig.ra Pt_1 “di restituire immediatamente alla ricorrente il manuale operativo e ogni altro documento riservato o bene di titolarità di quest’ultima ai sensi dell’art. 11.2. del contratto di franchising”

Segnatamente, ai sensi dell’art. 13.5 lett. c) del contratto di franchising, l’affiliato deve “restituire immediatamente e comunque entro 3 (tre) giorni dalla data di scioglimento o di cassazione degli effetti del Contratto il Manuale Operativo, tutto il materiale detenuto relativo al Know-How, l’Insegna, i materiali pubblicitari e qualsiasi altro materiale ove sia riportato il Marchio”.

La sig.ra Pt_1 ha dedotto che, a fronte dell’intimazione di restituzione di Contr, ella ha subito messo a disposizione del franchisor il manuale operativo e gli altri materiali (cfr. p.e.c. sub doc. 6.2), che tuttavia la Contr non ha mai ritirato.

La disponibilità (manifestata già prima della proposizione del ricorso cautelare) della Reclamante alla restituzione - confermata anche dall’invio della p.e.c. (doc. 6.2) e rispetto alla quale, peraltro, la Reclamata nulla ha specificatamente dedotto - determina il venir meno del periculum in mora rispetto alla domanda cautelare di Contr, la quale, nelle more del giudizio di merito, non subirebbe alcun pregiudizio grave e irreparabile, dato che la franchisee è disponibile alla restituzione.

C.7 Per le medesime ragioni indicate nel punto C.5 va revocato il comando cautelare con cui il Giudice di primo grado “Ordina a Parte_1 di non divulgare a terzi notizie e informazioni attinenti al know-how, al manuale operativo e alle informazioni riservate di Controparte_1 e/o della rete di franchising di Contr ai sensi dell’art. 11.2 del contratto di franchising” e “fissa a titolo di penale l’importo di € 200,00 per ogni inosservanza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento a decorrere dal 3.3.2025”.

D. Le spese di lite.

Le spese di entrambe le fasi cautelari vanno integralmente compensate tra le Parti, sussistendo i presupposti di cui all’art. 92 co. 2 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzione con sentenza n. 77/2018, in ragione dei profili sostanziali e processuali della vicenda.

Come è noto, infatti, la compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito, il quale è soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della Parte integralmente vittoriosa le spese; nessuna delle Parti, dunque, ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di tale ultimo principio, ove si tratti della Parte interamente vittoriosa (Cass. civ., sez. III, 08/07/2024, n. 18549; Cass. civ., sez. II, 19/09/2023, n. 26847; Cass. civ. sez. I, 27/04/2023, n. 11157; Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2021, n. 24056).

Invero, l’art. 92 co. 2 c.p.c., nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite se concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. civ., sez. II, 23/01/2023, n. 1983; Cass. civ., sez. VI, 09/01/2023, n. 273; Cass. civ., sez. II, 02/09/2022, n. 25934).

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, visto l’art. 669terdecies c.p.c., così provvede:

- accoglie il reclamo proposto da Parte_1 avverso l’ordinanza n. 174/2025, est. dott.ssa Controparte_4 emessa dal Tribunale di Milano in data 20 gennaio 2025, nel procedimento cautelare n. r.g. 40234/2024;

- per l’effetto, revoca la predetta ordinanza nei termini di cui in motivazione;

- compensa integralmente le spese processuali in relazione ad entrambe le fasi cautelari.

 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 25 marzo 2025.

 

Il Giudice estensore

Dott. Mariachiara Lionella Vanini  

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Il Presidente

Dott.ssa Silvia Giani