• Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

24 febbraio 2026

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, sez. unica, 24/02/2026, n. 30 [Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Tutela del territorio - Rapporto tra pianificazione urbanistico-paesaggistica e regimi di privativa - Aree agricole di pregio]

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Tutela del territorio - Rapporto tra pianificazione urbanistico-paesaggistica e regimi di privativa - Aree agricole di pregio - Funzionalità agricola del manufatto - Legittimazione del titolare dell’impresa agricola - Impresa familiare - Titolo di possesso dei fondi - Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine - Regime di protezione che non si esaurisce nella mera salvaguardia del nome commerciale, ma si estende alla protezione del substrato territoriale e paesaggistico costituente il presupposto oggettivo della privativa stessa - Qualificazione di un’area come “agricola di pregio” all’interno dei piani urbanistici provinciali fungente da presidio reale alla continuità della produzione agricola professionale, necessaria per il mantenimento dei requisiti di qualità e tipicità dei prodotti protetti.


 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cristina Mattiacci, Gianluca Taddeo e Remo Francesco Libardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

- Provincia Autonoma di Trento,

- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Stefani, Marialuisa Cattoni, Sabrina Azzolini e Danilo Cabras, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sita in Trento, piazza Dante n. 15;

 

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cristina Mattiacci, Gianluca Taddeo e Remo Francesco Libardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

- Provincia Autonoma di Trento,

- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Stefani, Marialuisa Cattoni, Sabrina Azzolini e Danilo Cabras, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sita in Trento, piazza Dante n. 15;

 

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 201 del 2024:

- della deliberazione di diniego del 17.10.2024 n. 172 del Servizio Urbanistica e Tutela Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - Commissione Provinciale Urbanistica e paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio;

- della nota del 7.11.2024 prot. 0836477 del Servizio Urbanistica e Tutela Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - Commissione Provinciale Urbanistica e paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio di trasmissione della deliberazione di cui al precedente punto;

- del preavviso di diniego di cui alla deliberazione del 10.7.2024 n. 124 del Servizio Urbanistica e Tutela Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - Commissione Provinciale Urbanistica e paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio.

quanto al ricorso n. 146 del 2025:

- della deliberazione di diniego del 12.06.2025 n. 137 del Servizio Urbanistica e Tutela Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - Commissione Provinciale Urbanistica e paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio;

- della nota del 17.07.2025 prot. 0572826 del Servizio Urbanistica e Tutela Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - Commissione Provinciale Urbanistica e paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio di trasmissione della deliberazione di cui al precedente punto;

- del preavviso di diniego di cui alla deliberazione 20.03.2025 n. 59 del Servizio Urbanistica e Tutela Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - Commissione Provinciale Urbanistica e paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio;

- della comunicazione di sospensione dei termini di cui alla nota del 03.03.2025, n. 0177041 del Servizio Urbanistica e Tutela Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - Commissione Provinciale Urbanistica e paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio;

- della nota dell’01.04.2025, n. 0266552 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio - Sottocommissione per il paesaggio, di trasmissione del preavviso di diniego del 20.03.2025 e di sospensione dei termini del procedimento;

- della comunicazione di sospensione dei termini di cui alla nota del 06.05.2025, n. 0350668 del Servizio Urbanistica e Tutela Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - Commissione Provinciale Urbanistica e paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio;

- dei pareri dell’Avvocatura Provinciale citati in atti, ancorché non noti, ed in particolare di quello trasmesso con nota prot. n. B001-19/03/2025-0230848 di data 19/20.03.2025 e di quello trasmesso con nota prot. n. B001-11/06/2025-0463242 di data 11.06.2025.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. La vicenda in esame può essere così sinteticamente ricostruita.

2. Con istanza dd. 10.06.2024 la signora -OMISSIS-, proprietaria delle pp.ff. 213 e 214 e della p.ed. 175, tutte in C.C. Roncogno, per il tramite di un tecnico di fiducia, chiedeva l’autorizzazione per la costruzione di un deposito agricolo, previa demolizione di un manufatto ivi presente in p.ed. 175, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione (NDA) del Piano urbanistico provinciale (PUP) e degli articoli 64 - “Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica” - e 112 - “Edificazione nelle aree destinate all’agricoltura” - della legge provinciale urbanistica 4 agosto 2015, n. 15.

3. La competente Sottocommissione per il Paesaggio della Commissione provinciale per l’Urbanistica ed il Paesaggio (d’ora in poi anche commissione o Sottocommissione), con deliberazione 10.07.2024 n. 124 contenente il preavviso di diniego, contestava l’assenza di un titolo di legittimazione in capo all’istante, poiché l’edificazione richiesta interessava un’”area agricola di pregio” secondo il PUP e la signora -OMISSIS- era solo proprietaria dei fondi ma non esercitava sugli stessi l’attività agricola in via professionale. Allo stesso tempo la Sottocommissione manifestava anche alcune considerazioni critiche sul progetto proposto sotto vari aspetti afferenti alla tutela paesaggistica, del seguente tenore: “...la commissione ritiene che nel complesso l’intervento di nuova edificazione prospettato non possa considerarsi coerente con la salvaguardia paesaggistica dell’area agricola di pregio coinvolta, per i seguenti ordini di motivi. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere formale la commissione osserva che la soluzione adottata non è riferibile a tipologie architettoniche riconducibili alla tradizione edificatoria dell’ambito rurale di riferimento, ispirate a principi di continenza ed adeguatezza rispetto all’uso agricolo ammesso che andrebbe presidiato anche in considerazione della salvaguardia della valenza di invariante assunta dalle aree agricole di pregio. Inoltre relativamente alle scelte condotte sotto il profilo compositivo, si ritiene che sia stato adottato un linguaggio non in continuità con i modi di costruire tradizionali, e che questa mancata uniformità generi un elemento di discontinuità che poco si concilia con l’assetto figurativo dell’ambito coinvolto”.

4. A seguito della partecipazione procedimentale, in data 13.09.2024, la signora -OMISSIS-, onde superare la contestazione concernente il difetto del titolo, produceva una nuova domanda sottoscritta anche dal padre, -OMISSIS-, svolgente attività agricola professionale, ed un contratto di comodato recante data 1.05.2022 in favore del medesimo nonché un’espressa dichiarazione atta a consentire allo stesso la realizzazione del manufatto in quanto conduttore del fondo. Inoltre, a fronte delle obiezioni di tipo formale e compositivo in ordine al progetto in origine presentato, allegava una nuova proposta progettuale (secondo progetto), conformando l’intervento a tipologie architettoniche riconducibili alla tradizione edificatoria nell’ambito rurale di riferimento. Il tutto veniva illustrato nella relazione di accompagnamento.

5. Tutti tali apporti non sortivano l’effetto sperato e la Sottocommissione assumeva il provvedimento di diniego dell’autorizzazione approvato con deliberazione 17.10.2024, n. 172, atto impugnato, ritenendo, in via dirimente, ostativa l’assenza di un titolo idoneo. Sul punto il provvedimento si esprime in questi termini: “Sebbene l’intervento in termini di consistenza degli spazi produttivi - ad eccezione della tettoia ritenuta non accessibile e dei locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici - venga ritenuto complessivamente congruo all’attività agricola svolta da -OMISSIS- a titolo professionale perché giustificato dalle dimensioni/consistenza aziendali, la presente commissione ritiene tuttavia che il titolo in comodato allegato, unico contratto registrato che possa essere assunto come riferimento, non definendo una disponibilità dei beni - fondo e costruzione esistente - da parte del comodatario nei termini di usi e interventi ammessi non costituisca idoneo titolo a procedere e pertanto non consenta di esprimere una valutazione positiva dell’intervento ai sensi della sovraordinata disciplina provinciale che regola gli interventi in area agricola”. In aggiunta l’atto negativo non reputava superate le criticità progettuali, già annunciate nell’atto di preavviso, concludendo nei seguenti termini: “Relativamente agli aspetti formali la commissione ritiene che gli spazi sottesi dalla tettoia posta sul fronte esposto a Sud poco si giustifichino sotto il profilo funzionale se si considera il fatto che l’accesso dei mezzi agricoli al deposito risulta precluso dalla ridotta altezza utile determinata dalla struttura portante della copertura (es. intradosso catena capriata circa m 2, intradosso travetti sporto di gronda m 2,3). Per quanto riguarda gli aspetti compositivi con particolare riferimento al numero dei fori proposti ed alle soluzioni costruttive adottate (es. isolamento pareti e copertura, vespaio areato in corrispondenza dell’attacco a terra) la commissione ritiene che le scelte attuate andrebbero opportunamente ridimensionate e riviste. Pertanto, tenuto conto dei rilievi sopra specificati, la commissione rileva che la proposta in oggetto riferita alla realizzazione di un nuovo deposito agricolo andrebbe comunque depurata di tutto ciò che non risulta riconducibile ad una funzionalità prettamente agricola, assicurando così il rispetto dei principi di continenza ed adeguatezza rispetto ad un uso ammesso che andrebbe presidiato anche in ragione della salvaguardia della valenza di invariante assunta dalle aree agricole di pregio all’interno del piano urbanistico provinciale”.

6. Avverso il richiamato provvedimento di diniego, e gli atti presupposti, si dirige il primo ricorso, rubricato sub RG. 201/2024 e depositato il 19.12.2024, e i cui motivi di gravame sono illustrati in seguito con riferimento ai motivi relativi al secondo ricorso, sostanzialmente dello stesso tenore.

7. Infatti, al fine di ovviare alle ragioni dell’opposto diniego, e nell’intento di perseguire l’obiettivo prefisso, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- presentavano, per quanto qui rileva, una nuova domanda di autorizzazione alla realizzazione del deposito agricolo sulle pp.ff. 213, 214 e p.ed. 175, recante data 22.01.2025, in parte modificativa della precedente. In particolare, quanto al titolo, la nuova domanda era nuovamente sottoscritta da entrambi i richiedenti (signora -OMISSIS- e il padre -OMISSIS-) e corredata da un nuovo contratto di comodato (recante pari data del precedente) integrato con l’espressa clausola che consente al comodatario la presentazione di progetti relativi ad “interventi di miglioramento, anche strutturali/edificatori”, con impegno del comodante a sottoscrivere le relative elaborazioni progettuali (art. 6.3.), invariato il resto. A completamento è stata altresì inclusa espressa dichiarazione del comodante di autorizzazione al comodatario ad eseguire gli interventi edilizi. Inoltre, in allegato alla domanda, è stato posto un progetto ulteriormente revisionato (la terza versione) mediante innalzamento della capriata sul fronte della tettoia “per consentire il passaggio di tutti i mezzi intestati al sig. -OMISSIS-”, elencati nella Relazione tecnica a corredo nella consistenza aziendale a dimostrazione di tale circostanza; inoltre è stata modificata la forometria.

8. A seguito di parere negativo dell’Avvocatura provinciale, acquisito in sede istruttoria in data 19.03.2025 sull’idoneità del contratto di comodato come integrato, la Sottocommissione inoltrava un nuovo preavviso di rigetto (deliberazione 20.03.2025, n. 59) nel quale - nel ritenere in premessa che la proposta d’intervento in oggetto nel complesso ricalcasse i contenuti della versione precedentemente valutata dalla commissione, se non per un’integrazione del contratto di comodato allegato nonché, con riferimento ai contenuti progettuali, per l’innalzamento di un elemento della capriata prevista in corrispondenza del fronte di ingresso del nuovo deposito agricolo - quanto al titolo della domanda, esprimeva le proprie conclusioni negative nel modo seguente: “La commissione esamina l’approfondimento giuridico richiesto all’Avvocatura della Provincia dal quale emerge che, con riferimento al contratto allegato alla presente richiesta, le integrazioni apportate non alterano la natura del contratto di comodato e non lo rendono ascrivibile ai contratti agrari e pertanto lo stesso mantiene la connotazione di contratto semplice. Tenuto conto di quanto sopra richiamato, la presente commissione dà atto di tutto l’iter precedente, conferma quanto già espresso all’interno del provvedimento di diniego di cui al verbale di deliberazione n. 172/24 del 17 ottobre 2024 e che il contratto di comodato allegato per il signor -OMISSIS- - unico tra i richiedenti ad essere imprenditore agricolo - non costituisce idoneo titolo a procedere con la presente istanza”.

9. Senza abdicare alla precedente produzione documentale - ritenuta sufficiente - né rinunciare al precedente ricorso, i signori -OMISSIS-, per il tramite del tecnico di fiducia, presentavano osservazioni, pedissequamente riproponendo tutti i motivi versati nel ricorso sub RG. 201/2024 avverso il diniego già espresso con deliberazione n. 172/2024. Inoltre, ancora una volta con l’obiettivo di superare le obiezioni dell’organo collegiale, producevano un atto notarile del 10.04.2025 rep. 8354, attestante la formalizzazione della costituzione tra loro di un’impresa familiare a carattere agricolo, ai sensi dell’art. 230 bis c.c. e dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 91 del 1986, per lo svolgimento dell’attività agricola nel quale si legge che la signora -OMISSIS- si “accinge” a prestare la propria attività in modo continuativo e prevalente nell’impresa agricola individuale del padre. Veniva così dedotto che, sulla scorta di tale negozio giuridico, la signora -OMISSIS- aveva ora assunto anche la posizione di soggetto svolgente attività agricola nell’ambito dell’impresa familiare del padre e, pertanto, con tale atto, unito al contratto di comodato già depositato - pur sempre ritenuto sufficiente - doveva definitivamente riconoscersi come sussistente il possesso del titolo richiesto per l’intervento in parola.

10. La commissione sottoponeva ancora una volta all’Avvocatura provinciale la valutazione del nuovo atto notarile, ottenendo un rinnovato parere negativo in data 11.06.2025. Sulla scorta di tale parere con deliberazione n. 137 del 12.06.2025 la Sottocommissione reiterava il diniego dell’autorizzazione in parola, deducendo che: “Non si ravvisa nell’esercizio di un’impresa familiare cui è partecipe anche il proprietario dei terreni, in assenza di altri titoli che legittimino il titolare dell’impresa a richiedere le autorizzazioni per effettuare interventi edilizi su un terreno altrui, un elemento sufficiente ad attribuire al titolare il diritto a richiedere alla Pubblica Amministrazione l’autorizzazione ad apportare delle modificazioni strutturali ai fondi” e confermando altresì che “il contratto di comodato allegato unitamente alla sottoscrizione da parte dei due soggetti richiedenti di un atto di ‘Riconoscimento di impresa familiare’ per il signor -OMISSIS- - unico tra i richiedenti ad essere imprenditore agricolo - non costituisce idoneo titolo a procedere con la presente istanza”. Nel contempo venivano anche ribadite le critiche già avanzate con riferimento al progetto, le cui modifiche, giudicate limitate, non erano ritenute sufficienti a superare le originarie problematicità, con rinvio integrale sul punto all’iter precedente ed al pregresso diniego espresso con deliberazione n. 172/2024 (nei seguenti termini “Con riferimento alla carenza d’istruttoria e di motivazione rilevate, la presente commissione ribadisce che anche per questi profili - al netto delle sole modifiche progettuali apportate alla quota dell’intradosso rispettivamente della catena (prospetto Sud da circa m 2 a m 2,29) e dei travetti in corrispondenza dello sporto di gronda (prospetti Est ed Ovest da m 2,3 a m 2,45) che in relazione alla limitatezza delle stesse nel complesso non possono considerarsi risolutive - dà atto di tutto l’iter precedente e conferma quanto già espresso all’interno del precedente provvedimento di diniego definitivo di cui al verbale di deliberazione n. 172/24 del 17 ottobre 2024”).

11. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, parte ricorrente, pertanto, hanno notificato e depositato il 17.10.2025 un nuovo ricorso rubricato sub RG. 146/2025 che impugna la nuova deliberazione negativa della Sottocommissione e gli atti presupposti, in epigrafe indicati.

12. I motivi di gravame, per entrambi i ricorsi, possono essere così riassunti:

12.1 il primo motivo di ricorso mira a demolire la motivazione di diniego incentrata sul difetto del titolo, asseritamente unica ragione di reiezione della domanda poiché le considerazioni critiche al progetto non assurgerebbero a motivazioni vere e proprie di diniego.

- La parte ricorrente sostiene in primis che la legittimazione alla presentazione della domanda di autorizzazione risiede nel cumulo dei titoli, ossia la proprietà in capo alla signora -OMISSIS- e il contratto di comodato in capo al padre -OMISSIS-, svolgente attività agricola professionale sui fondi. In tal senso sussisterebbe un travisamento dei fatti, stante la sottoscrizione della domanda da parte di entrambi, nonché una falsa applicazione di legge: il tecnico incaricato, all’atto della domanda, ha reso una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000 relativamente al titolo di legittimazione che l’Amministrazione aveva l’obbligo di verificare ex art. 9 ter della l.p. 23 del 1992. Pertanto, visto l’esame nel merito della domanda deve intendersi superata positivamente la valutazione di ricevibilità della stessa sotto il profilo della legittimazione;

- in subordine, anche volendo considerare la sola legittimazione del signor -OMISSIS-, il titolo sussiste, stante l’idoneità del contratto di comodato all’esercizio dell’attività agricola sui fondi di proprietà della figlia, come statuito dalla giurisprudenza in materia di titoli edilizi, tanto più che l’autorizzazione all’edificazione è stata espressamente confermata dalla proprietaria e in tal senso, da ultimo, è stato anche integrato il contratto di comodato mediante l’introduzione del nuovo art. 6.3;

- in ulteriore subordine, l’atto ricognitivo di impresa familiare formalizzato tra i ricorrenti ed allegato alla seconda domanda in sede di osservazioni, attribuisce anche alla signora -OMISSIS- la qualifica di esercente l’attività agricola nell’impresa del padre sui fondi considerati; pertanto sussiste un travisamento dei fatti e un difetto di istruttoria della Sottocommissione per non aver approfondito l’insieme di questi titoli, che documenta la legittimazione dei ricorrenti a presentare la domanda in questione;

- è altresì censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 della l.p. n. 15 del 2015 e degli artt. 37 e 38 Allegato B della l.p. n. 5 del 2008, disposizioni che richiamano la necessità che sui fondi oggetto del richiesto intervento sia svolta un’attività agricola ma non esigono che la domanda sia presentata solo dal titolare dell’impresa agricola, o da altri, e non richiedono una determinata forma dell’impresa agricola: “Quel che rileva è che nel fondo e nei manufatti ivi ubicati sia collocata un’attività agricola esercitata professionalmente dal richiedente il titolo”. Nel caso di specie, l’attività agricola sui fondi è svolta sia dal signor -OMISSIS- e, in forza del riconoscimento dell’impresa familiare depositato, anche dalla signora -OMISSIS-, restando inconferenti gli argomenti spesi dall’Avvocatura provinciale sulla natura di impresa familiare.

12.2 Il secondo motivo censura la decisione di inammissibilità dell’intervento in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni delle leggi provinciali (l.p. 5 del 2008 di approvazione del PUP) recanti la disciplina delle aree agricole e “aree agricole di pregio”, in particolare rispetto alle finalità della tutela di tali aree di cui all’art. 9.5.6 dell’Allegato A della l.p. 5 del 2008 (che consistono nel “salvaguardare l’integrità colturale e paesaggistica di queste aree, destinandole agli interventi connessi con la normale coltivazione del fondo e disciplinando in via eccezionale la realizzazione di manufatti edilizi; assicurare nel lungo periodo la conservazione dell’estensione quantitativa delle stesse aree, contrastandone la progressiva erosione”). Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’Allegato B della l.p. 5 del 2008 detta, all’art. 37, la disciplina generale delle “Aree agricole” e, all’art. 38, la disciplina speciale delle “Aree agricole di pregio”. L’intervento in questione in quanto finalizzato alla costruzione di un deposito agricolo è tra gli interventi ammissibili, tant’è che la sottocommissione della CUP aveva già ritenuto l’intervento “complessivamente congruo all’attività agricola svolta da -OMISSIS- a titolo professionale perché giustificato dalle dimensioni/consistenza aziendale”. Si tratta di manufatto connesso con la normale coltivazione del fondo, consistente in un deposito in cui l’agricoltore può collocare gli strumenti per la coltivazione, ripararsi dalle intemperie, cambiarsi, ed espletare i propri bisogni fisiologici. Pertanto, il progetto presentato mira a soddisfare le esigenze lavorative del signor -OMISSIS-, poiché “non è ammissibile immaginare (come pare sottendere la Sottocommissione della CUP) che il mestiere di agricoltore possa essere svolto, oggi e nel lungo periodo, come veniva svolto un tempo e che addirittura le necessità igieniche possano non essere considerate connesse alla normale attività agricola”. Tanto è confermato anche dalla relazione paesaggistica posta a corredo del progetto che dà altresì conto del modesto impatto dell’intervento, mascherato dalle alberature esistenti. Il diniego avversato pertanto inibirebbe la possibilità di continuare a coltivare le aree e tradirebbe la finalità di tutela delle aree agricole di pregio sopraindicata determinandone il progressivo abbandono: ne conseguirebbe il vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

12.3 Il terzo motivo è articolato in una pluralità di censure:

- si prospetta sotto più profili l’eccesso di potere che grava sugli atti impugnati. In particolare è denunciata l’assenza di una compiuta istruttoria (limitandosi il diniego a richiamare il preavviso di diniego ed il parere dell’Avvocatura provinciale quanto al titolo); il carattere illogico e contraddittorio delle conclusioni cui è pervenuta la Sottocommissione, che non avrebbe speso alcuna parola per chiarire le ragioni per cui il parere dell’Avvocatura era condivisibile; la totale carenza di motivazione quando all’idoneità del titolo; il difetto di istruttoria e di motivazione quanto alle modifiche apportate al progetto, che è stato via via modificato in accoglimento delle obiezioni della Sottocommissione ma non compiutamente approfondito dalla stessa;

- sono censurate le “considerazioni” critiche espresse nel diniego di cui alla deliberazione n. 172/2024 quanto alle scelte progettuali, e a cui fa rinvio anche il secondo diniego (del. 137/2025), fermo restando che, in tesi della parte ricorrente, esse non assurgono a vere e proprie motivazioni di diniego. Si tratterebbe di considerazioni illogiche e irragionevoli nonché afflitte da carenza di motivazione a cui si accompagna l’ulteriore vizio della totale indeterminatezza e perplessità dell’affermazione afferente alla “limitatezza” delle modifiche apportate al progetto. Rileva al riguardo una “carenza di istruttoria e che non consente ai Ricorrenti né di capire perché le modifiche non sarebbero risultate idonee né di comprendere quali diverse soluzioni dovrebbe adottare” nonché il difetto di motivazione sul punto. Nel dettaglio secondo parte ricorrente:

a) non si comprende l’obiezione di mancata giustificazione sotto il profilo funzionale della “tettoia”, ora posizionata sul lato sud, trattandosi di spazio idoneo a parcheggiare un veicolo e collocarvi arnesi, cassette per la frutta e quant’altro possa occorrere per il normale svolgimento dell’attività agricola. Le considerazioni critiche rese al riguardo sono superate dalla modifica progettuale già prodotta in sede procedimentale che ha previsto l’innalzamento della capriata e dello sporto di gronda, mentre non è stato considerata dalla commissione la possibilità di passaggio dei mezzi dell’azienda, elencati puntualmente in sede di revisione progettuale. Sotto altro profilo, nulla della tettoia era stato indicato nel preavviso di diniego, con violazione dell’art. 27 bis della l.p. 23 del 1992;

b) irragionevole e immotivata è, inoltre, l’affermazione che esige un “ridimensionamento” ed una rivisitazione del progetto, riferita all’aspetto compositivo, con particolare riferimento al numero dei fori, poi superato con il primo radicale adeguamento progettuale effettuato ancora in origine, in cui i fori sono stati ridotti di dimensione e numero, come si evince dal prospetto laterale del progetto allegato alla nuova domanda. Sotto tale profilo, la Sottocommissione non chiarisce, poi, come dovrebbero essere revisionate e riviste le altre caratteristiche dell’intervento quanto alle “soluzioni costruttive adottate (es. isolamento pareti e copertura, vespaio areato in corrispondenza dell’attacco a terra)”, fermo restando che le modalità costruttive non sono di competenza della Sottocommissione ma del Comune in sede di rilascio del titolo edilizi, ed anche in questo caso nulla era stato detto nel preavviso di rigetto;

c) è censurato il passaggio testuale della deliberazione n. 172/2024 del seguente tenore: “Pertanto, tenuto conto dei rilievi sopra specificati, la commissione rileva che la proposta in oggetto riferita alla realizzazione di un nuovo deposito agricolo andrebbe comunque depurata di tutto ciò che non risulta riconducibile ad una funzionalità prettamente agricola, assicurando così il rispetto dei principi di continenza ed adeguatezza rispetto ad un uso ammesso che andrebbe presidiato anche in ragione della salvaguardia della valenza di invariante assunta dalle aree agricole di pregio all’interno del piano urbanistico provinciale”. Sul punto reputa la parte ricorrente che alla carenza di motivazione si accompagna l’ulteriore vizio della totale indeterminatezza e perplessità dell’affermazione. Non si comprende quali opere siano prese in considerazione: “se riferite ai locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici”, allora non è spiegato perché tali funzioni non sarebbero riconducibili alla funzionalità prettamente agricola, e comunque si tratterebbe di una limitazione del tutto irragionevole ed illogica. Inoltre, lacunosa è l’affermazione circa il mancato rispetto dei “principi di continenza ed adeguatezza” rispetto all’uso ammesso. Il deposito in questione è pacificamente coerente con gli interventi ammissibili e il principio di legalità, unico principio ritenuto applicabile, richiama l’art. 832 c.c. che esige la previsione normativa dei limiti posti al diritto di godere e disporre del proprietario, che sono solo quelli derivanti dalla pianificazione e dalla normativa urbanistica, limiti che pacificamente il progetto rispetterebbe. Indefinito è il richiamo ai “Criteri interni Servizio Agricoltura Lett. Prot. S164/2015/289982”, poiché tali criteri interni non sono noti, né è stato possibile reperirli sul sito, con violazione dell’art. 4, comma 3, della l.p. 23 del 1992 ed inoltre la loro rilevanza è meramente interna non idonea a contraddire alle norme di carattere primario;

- è, ancora, dedotta la violazione dell’art. 27 bis della l.p. 23 del 1992 poiché manca la motivazione del mancato accoglimento delle osservazioni che sono state solo riportate nel provvedimento di diniego e non confutate anche con riferimento alle modifiche apportate al progetto, come invece prescritto dalla giurisprudenza;

- la parte ricorrente si duole altresì dell’ingiustizia manifesta degli atti e del comportamento dell’Amministrazione che inibirebbero la normale coltivazione del fondo in contrasto con quanto previsto dall’art. 97 della Costituzione e con aggravio per il signor -OMISSIS- dello svolgimento della propria attività economica, in violazione dell’art. 41 della Costituzione nonché dell’art. 832 c.c.

- sarebbero altresì violati i principi generali stabiliti dall’art. 2, comma 1, della l.p. 23 del 1992 e dall’art. 1 della l. 241 del 1990, in quanto non sarebbero perseguiti “i fini determinati dalla legge” che consistono, nel caso di specie, nella conservazione nel lungo periodo delle aree agricole di pregio, come precisato nel secondo motivo di ricorso;

- infine, la parte ricorrente si duole della violazione delle tempistiche procedimentali, poiché sarebbe stato illegittimamente aggravato il procedimento in ragione della ritenuta, ma insussistente, necessità di approfondimento giuridico del titolo, che ha determinato il superamento dei termini procedimentali come si evince dal provvedimento di diniego, con conseguente violazione degli artt. 2 e 3 della l.p. n. 23 del 1992.

12.4 Il quarto motivo denuncia uno sviamento di potere da parte della Sottocommissione della CUP poiché, ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale di approvazione del PUP (l.p. n. 5 del 2008) nonché degli artt. 5 e 112 della l.p. n. 15 del 2015 (legge urbanistica provinciale) non spetterebbe a tale organo esprimersi sugli aspetti esulanti quelli paesaggistici, circoscritti a quelli di cui all’art. 38, comma 4, all. B) della l.p. n. 5 del 2008. Al riguardo la Sottocommissione aveva accertato la sussistenza di un intervento “congruo all’attività agricola svolta da -OMISSIS- a titolo professionale perché giustificato dalle dimensioni/consistenza aziendali” e quindi non doveva approfondire alcun altro aspetto. Quindi l’espressione del diniego è avvenuta in carenza di potere e comunque con sviamento.

12.5 Il quinto motivo enunciato solo nel secondo ricorso, censura per invalidità derivata l’atto impugnato per la parte in cui rinvia al precedente diniego (del. n. 172/2024) che in quanto illegittimo inficia anche il diniego espresso con deliberazione n. 137/2025, impugnata.

13. Con nota del 22.10.2025 la parte ricorrente ha chiesto la riunione per connessione del ricorso sub RG. 201/2024 con il ricorso sub RG. 146/2025, chiedendo pertanto il rinvio dell’udienza fissata per il primo alla data dell’11.12.2025.

14. Si è costituita l’Amministrazione provinciale in entrambi i ricorsi, instando per il rigetto dei medesimi in quanto infondati. In particolare, la resistente deduce la continuità motivazionale tra i due procedimenti e provvedimenti impugnati, trattandosi di domande correlate coinvolgenti i medesimi soggetti. Il diniego è stato espresso sia in ragione della mancanza di un titolo idoneo che in considerazione della valutazione negativa sotto il profilo paesaggistico-ambientale dell’intervento proposto. Il titolo di legittimazione alla presentazione dell’istanza, in dettaglio, rimane solo quello del signor -OMISSIS- che svolge attività agricola professionale sul fondo, mentre la signora -OMISSIS- è solo la proprietaria, e dunque dispone di un titolo insufficiente alla stregua delle disposizioni di legge che informano la realizzazione di interventi in zone agricole di pregio ed esigono l’esercizio professionale dell’attività agricola. Il contratto di comodato, oltre a non essere titolo idoneo come approfondito dal parere dell’Avvocatura provinciale, non contempla la p.f. 214 C.C. Roncogno coinvolta nella realizzazione dell’intervento, non bastando in tal senso la generica dichiarazione di autorizzazione rilasciata a margine con scrittura privata dalla signora -OMISSIS-. Inoltre, non sussiste analogia della situazione rispetto alla richiesta per un qualsiasi titolo edilizio sulla scorta di una previsione urbanistica conforme, in quanto i ricorrenti hanno fatto richiesta di un titolo che incide su destinazioni del territorio per la realizzazione di un intervento avente finalità diverse da quelle ordinarie previste in “area agricola di pregio”, normalmente non consentito. Alla luce di ciò sarebbe necessario quantomeno un contratto da qualificarsi come agrario “o comunque un contratto che consenta l’edificazione su suolo non di proprietà”, mentre tali caratteristiche non sarebbero rinvenibili nel contratto di comodato, pur integrato, che manca del riferimento alla destinazione d’uso degli immobili dati in comodato e anche dell’autorizzazione specifica a richiedere i titoli abilitativi, e neppure nell’atto ricognitivo di impresa familiare, introdotto a seguito delle osservazioni, avente solo rilevanza interna e non esterna, che non attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo professionale alla signora -OMISSIS- e non comporta automatico conferimento dei beni del proprietario nell’impresa, come approfondito dall’Avvocatura provinciale. L’indicazione dei presupposti normativi nei provvedimenti impugnati, poi, è del tutto congruente in relazione al contenuto delle disposizioni che, in particolare, definiscono gli interventi ammessi nelle “aree agricole di pregio” solo in presenza di determinati presupposti e da realizzarsi a cura di soggetti che esercitano l’attività agricola in forma professionale; in caso diverso sono consentiti solo interventi di limitate dimensioni, estranei a quello in considerazione. Il requisito dello svolgimento professionale di attività agricola sussiste in capo al signor -OMISSIS-, ma non in capo alla figlia, tenuto anche conto del fatto che nell’atto di riconoscimento di impresa familiare la stessa si “accinge” a prestare in modo continuativo e prevalente la propria attività nell’impresa individuale del signor -OMISSIS-, intento futuro ed incerto che non può fondare una legittimazione a richiedere l’autorizzazione in parola. Il provvedimento richiesto è derogatorio alla generale disciplina di inedificabilità dei suoli collocati in area agricola di pregio, per cui è necessaria la verifica puntuale della sussistenza dei presupposti per il relativo rilascio, insufficiente il richiamo ai principi generali. In particolare, il manufatto agricolo oggetto della richiesta di autorizzazione deve correlarsi ad una effettiva e concreta utilizzabilità da parte di chi esercita l’attività agricola, ed in tal senso l’art. 38, comma 4, delle NDA del PUP impone altresì l’inesistenza di soluzioni alternative e la dimostrazione della non convenienza di ubicare le costruzioni in altre parti del territorio, e “nel caso concreto non vi è stata alcuna dimostrazione di ciò da parte degli istanti, tenendo in particolare considerazione poi che tra l’area dell’intervento richiesto e la residenza dei signori -OMISSIS- si misurano, in linea d’aria, meno di 600 metri”. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna carenza istruttoria ove si consideri l’intero iter istruttorio svolto sulle due domande che sono tra loro collegate, tenendo conto che le criticità progettuali fin dall’origine rappresentate non possono essere messe in discussione per minimali differenze tecniche tra i due progetti presentati, per cui non era necessario lo svolgimento di accertamenti istruttori ulteriori, come si evince dal raffronto delle proposte progettuali prodotto in giudizio. È stato pertanto sufficiente richiamare nel secondo diniego quanto espresso nel primo, anche con riferimento alla mancata coerenza con la salvaguardia paesaggistica dell’area agricola di pregio coinvolta, oltre al parere dell’Avvocatura provinciale sul difetto di un titolo di legittimazione a richiedere l’autorizzazione in parola, tenuto conto di tutto quanto documentato agli atti. Sotto altro profilo, la mancata considerazione della cumulabilità di titoli corrisponde anche all’intento di evitare elusioni della disciplina restrittiva in materia di edificazione nelle aree agricole di pregio. Pertanto, richiamati tutti gli atti procedimentali ed anche i preavvisi di diniego, la motivazione del provvedimento finale è tutt’altro che carente. Lo sforamento del termine procedimentale è avvenuto anche per la responsabilità dei soggetti proponenti che hanno via via introdotto elementi di novità costringendo a porre in essere supplementi istruttori. Quanto alla censura di carenza di potere, la Provincia rileva che la Sottocommissione svolge le funzioni che le norme di attuazione del PUP attribuiscono all’”organo provinciale competente” al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine la composizione della Sottocommissione è integrata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di agricoltura o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto. Per questi interventi la Sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti, assumendo pertanto la funzione di organo competente al rilascio dell’autorizzazione e responsabile dell’intera istruttoria, non limitata alla verifica dei presupposti di cui all’art. 38, comma 4, delle NDA del PUP.

15. Nell’udienza pubblica dell’11.12.2024 la trattazione del ricorso sub RG. 201/2024 è stata rinviata all’odierna pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso sub RG. 146/2025, come richiesto dalla parte ricorrente e non opposto dalla resistente Amministrazione.

16. Successivamente le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

17. Alla odierna pubblica udienza le cause sono state discusse e trattenute in decisione.
 

 

DIRITTO

I. In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, in accoglimento dell’istanza versata in giudizio dalla parte ricorrente, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 70 c.p.a stante la connessione soggettiva degli stessi, in considerazione dell’identità di parti ricorrenti e resistenti e la loro connessione anche oggettiva poiché oggetto di impugnazione sono due successivi atti di diniego dell’autorizzazione, deliberazione 17.10.2024, n. 172 e 13.06.2025, n. 137, assunti dalla Sottocommissione per il Paesaggio della Commissione provinciale per l’Urbanistica ed il Paesaggio, e relativi atti presupposti, concernenti altrettante domande, rispettivamente di data 10.06.2024 e di data 22.01.2025, intese a conseguire l’autorizzazione per la ricostruzione di un deposito agricolo in “area agricola di pregio” sulle pp.ff. 213 e 214 e p.ed. 175 C.C. Roncogno. In particolare, la seconda istanza ha modificato in parte quanto già prodotto a corredo della domanda originaria presentata, sia relativamente ai titoli di legittimazione che nella proposta progettuale, come ricostruito in fatto, con l’intento di superare le ragioni del primo diniego, e ciò ha dato luogo ad un nuovo procedimento che ha avuto parimenti esito negativo, costituendo pertanto lo sviluppo procedimentale della stessa vicenda. La riunione, infine, si giustifica anche per la sostanziale identità dei motivi di gravame, salvo le censure prospettate nel secondo ricorso relativamente agli elementi di sviluppo del caso in esame.

II. Ciò detto, i ricorsi sono fondati e devono essere accolti nei limiti di seguito indicati.

III. Merita brevemente riportare il quadro normativo che informa il rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla parte ricorrente, per quanto di rilievo nel presente giudizio.

Le aree oggetto del progettato intervento sono incluse nelle “aree agricole di pregio” del Piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 e soggiacciono, pertanto, alla disciplina recata dall’articolo 38 delle sue norme di attuazione (NDA), allegato B) della legge provinciale medesima, rubricato “Aree agricole di pregio”, di cui rilevano in particolare i primi cinque commi, del seguente tenore: “1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio. 2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. 3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all’orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio. 4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 37, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie. 5. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 4 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall’organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 37 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica”.

A sua volta, l’art. 37, comma 3, delle NDA del PUP, a cui rinvia il comma 4 dell’art. 38, dispone che: “Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell’organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall’impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l’esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d’impatto ambientale”.

Viene in considerazione, ancora, l’art. 112, rubricato “Edificazione nelle aree destinate all’agricoltura”, della legge provinciale urbanistica 4 agosto 2015, n. 15, di cui rileva per il caso di specie il comma 1, secondo il quale: “1. Nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto previsto dal PUP”. Coerentemente il comma 6 del medesimo art. 112 dispone come segue: “6. Nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l’attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni, ai sensi delle norme di attuazione del PUP relative alla aree agricole, è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, tenuto conto dell’estensione delle superfici coltivate e dell’orientamento colturale prevalente, ed è subordinata, inoltre, alla reversibilità dell’intervento e al ripristino dell’area nel caso di dismissione dell’attività agricola”. A sua volta il d.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, recante il regolamento urbanistico edilizio, approvato in esecuzione della l.p. 4 agosto 2015 n. 15, all’art. 83 così stabilisce: “1. Ai sensi degli articoli 37, comma 2, e nei limiti dell’articolo 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP, nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è consentita la realizzazione di nuovi interventi edilizi, destinati a deposito per l’attrezzatura agricola o funzionali alle esigenze aziendali. 2. Fermo restando i limiti sotto il profilo paesaggistico-ambientale stabiliti dal PUP e i parametri edilizi fissati dal PRG, la dimensione dei fabbricati di cui al comma 1 è valutata rispetto alle effettive dotazioni ed esigenze aziendali in ragione delle coltivazioni agricole o dell’attività di allevamento esercitate”.

IV. Come riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. di recente sentenza TRGA Trento, 15.10.2024, n. 152), l’introduzione della classificazione delle “aree agricole di pregio” nel Piano urbanistico provinciale, che ha valore di piano paesistico, sin dalla sua adozione, assolve allo scopo di proteggere specifiche enclave territoriali connotate da peculiarità che ne impongono la valorizzazione produttiva e paesaggistica, anche in ragione del loro impatto sull’attrattività complessiva del territorio trentino (Cons. Stato, sez. II, 23.03.2020, n. 2012 di conferma della sentenza TRGA Trento 9.09.2008, n. 227; TRGA Trento, 5.05.2009, n. 140). Infatti le aree agricole di pregio, con la legge di approvazione del piano urbanistico provinciale, prima ancora che con i piani regolatori comunali, sono definite “invarianti”, perché “elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale”. Le aree agricole di pregio sono direttamente individuate dallo stesso piano provinciale (la loro perimetrazione è il risultato di un lavoro di confronto incrociato svolto dalle competenti strutture in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e di agricoltura e alimentazione), sulla base del loro pregio colturale e paesaggistico, e sono riconosciute e tutelate “ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell’attrattività complessiva del territorio” (cfr. artt. 8 e 38 delle NDA della l.p. 27 maggio 2008, n. 5). In termini più generali, dunque, il legislatore provinciale ha stabilito che “la tutela delle aree agricole di pregio è uno degli obiettivi fondamentali del Piano, che in tali aree individua non solo una risorsa territoriale ma anche un valore identitario” (cfr. la relazione di accompagnamento al PUP).

V. Riportato brevemente il quadro normativo nonché la ratio della disciplina provinciale delle “aree agricole di pregio”, occorre scendere nel merito dei ricorsi. Per ragioni logiche connesse al carattere assorbente del motivo in questione, va esaminato per primo il quarto motivo di gravame, in quanto prospetta una carenza di potere, addirittura uno sviamento, in capo alla commissione che avrebbe espresso il proprio avviso negativo non perseguendo “i fini determinati dalla legge” per l’esercizio del potere affidatole. Il motivo va respinto, anzitutto perché non vi sono all’evidenza i presupposti per lo sviamento di potere; si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (ex multis, TRGA Trento, 2.02.2024, n. 15; 1.06.2021, n. 92), la figura sintomatica dell’eccesso di potere per sviamento si configura quando il provvedimento è preordinato a perseguire finalità diverse da quelle enunciate dalla norma attributiva del potere stesso, se non addirittura finalità egoistiche, come si desume dal precetto oggi codificato nell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 secondo il quale l’attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge. Pertanto, stante la gravità della censura incentrata sullo sviamento di potere, la stessa deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando mere supposizioni od indizi che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto dall’Amministrazione. Al riguardo la parte ricorrente, come meglio si dirà in occasione dell’approfondimento del secondo motivo di gravame, non ha in alcun modo dimostrato la deviazione del potere esercitato dalla commissione dalla sua causa tipica.

Né miglior sorte ha la censura che deduce la carenza di potere in capo alla Sottocommissione paesaggistica alla quale, al contrario, spetta ex lege il rilascio o meno dell’autorizzazione in questione stante il tenore del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 38 delle NDA del PUP sopra riportati: proprio il comma 5, in particolare, affida la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la realizzazione di manufatti ed infrastrutture diverse da quelli ammesse nelle aree agricole di pregio (diversi cioè dagli “gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi”), quali i depositi agricoli di cui oggi è controversia, alla competenza dell’”organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 37 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica”, con rinvio, pertanto, all’organo individuato dall’articolo 5, comma 5, della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, vale a dire la Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio - Sottocommissione per il paesaggio “costituita da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, e include due dipendenti della Provincia esperti in tutela del paesaggio”. Ai sensi del successivo comma 6 dell’articolo 5 della l.p. n. 15 del 2015: “Con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione unica territoriale e dall’articolo 66, comma 4 quater, la sottocommissione svolge le funzioni che le norme di attuazione del PUP attribuiscono all’organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine la composizione della sottocommissione è integrata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di agricoltura o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto. Per questi interventi la sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti”.

Pertanto, alla stregua di tale disciplina, l’autorizzazione demandata alla Sottocommissione esige, anche ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 112 della l.p. n. 15 del 2015 e dell’art. 83 del relativo Regolamento di attuazione, la verifica della sussistenza di tutti i presupposti per la realizzazione del manufatto edilizio in area agricola di pregio, tra i quali si annoverano i requisiti agronomici (ossia la sussistenza di un’attività agricola esercitata professionalmente sul fondo da parte del richiedente e la congruità dell’intervento proposto rispetto alla dimensione aziendale) e, proprio per tale ragione, l’organo è integrato dal dirigente competente in materia di agricoltura. Si tratta di valutazione che implica, all’evidenza, la considerazione preliminare del titolo di esercizio dell’attività agricola.

VI. Invece è favorevolmente apprezzabile, ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso seppure solo nella prospettazione illustrata in via subordinata, in quanto correttamente la commissione, sulla scorta delle rigorose disposizioni che regolano la possibilità di edificazione nelle aree agricole di pregio come sopra riportate, si è focalizzata sul titolo del soggetto che esercita l’attività agricola professionalmente sui fondi in cui dovrà edificarsi il deposito (ossia il signor -OMISSIS-), in assenza dello svolgimento dell’attività agricola il capo alla proprietaria. Viene in considerazione, infatti, il presupposto specifico imposto dalle disposizioni provinciali che sanciscono nelle “aree agricole” e “nelle aree agricole di pregio” la possibilità di svolgere solo “attività produttive agricole esercitate professionalmente” e, coerentemente, un generale divieto di edificazione, potendo realizzarsi in via eccezionale solo gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo individuati ex lege - tra i quali sono espressamente contemplati quelli destinati a deposito per l’attrezzatura agricola o funzionali alle esigenze aziendali - come correttamente rappresentato dalle parti in giudizio. L’esercizio professionale di attività agricola è pertanto un presupposto assorbente, l’assenza del quale determina l’inammissibilità della domanda.

Assodata la presentazione della domanda da parte dell’agricoltore signor -OMISSIS-, che svolge l’attività agricola professionalmente (agricoltore di Sez. II^ APIA) - questione non controversa - ma non è proprietario dei fondi in cui si dovrà realizzare il nuovo intervento edilizio, di proprietà della figlia -OMISSIS-, la valutazione si è correttamente incentrata sulla sussistenza di un legittimo titolo per l’esercizio dell’attività agricola da parte dell’agricoltore su fondi del proprietario, il quale riverbera anche sulla legittimazione alla presentazione dell’istanza. La proprietà dei fondi, in capo alla signora -OMISSIS-, assume pertanto solo tale “limitato” rilievo, in assenza della qualifica di agricoltore professionale in capo alla stessa al momento della presentazione della domanda. Ne consegue che, in adesione con quanto prospettato dalla resistente, legittimato a presentare l’istanza in parola, nel caso di specie, era e rimane il signor -OMISSIS- in quanto esercente l’attività agricola professionale, dovendo egli dimostrare, aggiuntivamente, di essere titolato all’esercizio dell’attività agricola medesima sui fondi in questione in forza di un titolo rinveniente dal proprietario.

VII. Però la commissione provinciale ha errato nel non considerare idoneo, a tale ultimo effetto, il titolo consistente nel contratto di comodato stipulato tra la proprietaria del fondo (-OMISSIS-) e il padre (-OMISSIS-). Pacificamente nell’ordinamento civilistico è ammesso lo svolgimento di attività agricola in forza di un contratto di comodato, oltre che sulla scorta dei tipici contratti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982. Si tratta di istituto contrattuale di frequente impiego nella prassi agricola, caratterizzato dalla concessione gratuita e temporanea di un fondo rustico o di altri beni agricoli, effettuata sulla base di un rapporto fiduciario tra le parti. Dal punto di vista civilistico, esso trova la propria regolamentazione negli articoli 1803 e seguenti del codice civile, applicabile anche nel settore agricolo, ove il comodato è definito come il contratto reale con il quale “una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta” (art. 1803 c.c.). Inoltre, nell’attività agricola il comodato può anche essere verbale. Pertanto, anche se nel caso di specie il contratto di comodato depositato a corredo della domanda non reca l’espressa destinazione agricola degli immobili oggetto del comodato stesso, tanto non vale ad escluderne la rilevanza quale titolo per lo svolgimento dell’attività agricola professionale sui fondi del comodante, al contrario di quanto osservato dall’Avvocatura provinciale. Supplisce in tal senso, ove occorra, l’art. 1804 c.c. che sancisce l’obbligo del comodatario di “custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzandolo solo per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa”: la destinazione agricola del bene in questione, non solo in termini urbanistici ma anche in via di fatto, come anche meglio si dirà in seguito, conforta in tal senso. Vale evidenziare sul punto che le disposizioni provinciali richiamate, sancendo un divieto di edificazione nelle aree agricole, a maggior ragione se “di pregio”, consentono eccezionalmente la realizzazione di taluni manufatti edilizi connessi alla coltivazione del fondo in cui si esercita l’attività agricola professionale, ma non circoscrivono i titoli in forza dei quali tale attività deve essere svolta, con ciò evidentemente rinviando all’ordinamento comune. In particolare, esse non limitano la legittimazione all’esecuzione dell’intervento derogatorio, e quindi anche alla presentazione della relativa istanza, solo agli agricoltori professionali (di cui al d.lgs. n. 99 del 2004) o ai coltivatori diretti che esercitano l’attività agricola professionalmente; né esigono che una simile attività sia svolta da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e neppure impongono che lo svolgimento dell’attività su di un fondo di proprietà di terzi sia assicurato per effetto di un tipico contratto agrario di natura obbligatoria, ma si incentrano solo sul dato obiettivo dell’attività insediata che deve essere un’”attività agricola professionale”, come condivisibilmente rappresentato dalla parte ricorrente. Tanto esorta a ritenere sufficiente, ai fini della ammissibilità dell’istanza in parola, il contratto di comodato intercorrente tra padre e figlia, come documentato in giudizio (RG. 146/2025 doc. 14 ricorrente) tenuto anche conto del fatto che esso è stato integrato con un’espressa clausola che autorizza il comodatario alla presentazione di un simile progetto (vedi contratto di comodato allegato alla domanda del 23.01.2025, art. 6.3), elemento che, unito alla dichiarazione espressa di autorizzazione all’intervento edilizio allegata anche in giudizio (RG. 146/2025 doc. 7 resistente) consente anche di superare l’obiezione avanzata dall’Avvocatura provinciale in origine circa l’assenza della definizione di una disponibilità dei beni da parte del comodatario nei termini di “interventi ammessi”. In assenza, pertanto, di specifiche disposizioni provinciali sul punto, risulta ultroneo da parte della Provincia la richiesta di produzione di titoli ulteriori rispetto a quelli che legittimano l’esercizio dell’agricoltura nell’ordinamento giuridico comune.

VIII. Milita nel senso dell’idoneità del titolo suesposto anche la circostanza che il fascicolo aziendale, atto emesso dalla stessa Provincia e prodotto in atti dalla parte ricorrente in data 7.01.2026, rende ragione dello svolgimento dell’attività agricola da parte del signor -OMISSIS- sui fondi in questione contemplando espressamente anche la p.fond. 214 non menzionata dal comodato scritto in questione, ma coinvolta nel progettato intervento. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i dati contenuti nel fascicolo aziendale hanno assunto valore probatorio, e fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei rapporti con le aziende agricole. D’altra parte, non vi sono elementi che depongono in modo contrapposto alle relative risultanze, nel caso di specie, in cui non solo non si registra alcuna opposizione allo svolgimento dell’attività agricola da parte del signor -OMISSIS- sulle particelle in questione ma anzi consta documentalmente un esplicito assenso della proprietaria al riguardo.

IX. Assunta, pertanto, l’idoneità del contratto di comodato, come integrato, a qualificare l’esercizio dell’attività agricola sul fondo del comodante, deve ancora rilevarsi che, in termini più generali, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere il contratto di comodato idoneo a determinare una relazione qualificata con il bene atta a legittimare la presentazione di istanze di titoli edilizi, come evidenziato anche dalla parte ricorrente (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 16.02.2024, n. 1563; Cons. Stato, sez. IV, 9.02.2015, n. 648; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 14.07.2022, n. 1218; Cons. Stato, sez. VI, 16.01.2024, n. 527; Cons. Stato, sez. II, 11.09.2024, n. 7523; Cass. Pen., sez. III, 28.10.2024, n. 39602), il che scioglie ogni ulteriore dubbio sul punto.

X. Non serve a questo punto prendere in considerazione, in quanto non rilevante, la censura esposta in via di gradato subordine, incentrata sul titolo ulteriore ritenuto sussistente in capo alla proprietaria per effetto dell’atto notarile di riconoscimento della costituzione dell’impresa familiare, ex art. 230 bis c.c., non necessario a suffragare la domanda di autorizzazione del signor -OMISSIS-.

XI. L’accoglimento del primo motivo per le ragioni sostanziali esposte, che hanno condiviso la sussistenza di un titolo idoneo, comporta l’assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso relativi alla valutazione di tale profilo di ammissibilità della domanda, sia per le parti in cui è denunciato il vizio di eccesso di potere, nelle sue figure sintomatiche, che per le censure che si appuntano su vizi del procedimento.

XII. Il secondo motivo di ricorso è invece infondato laddove deduce l’inammissibilità del diniego (meglio sarebbe dire del mancato accoglimento dell’istanza di autorizzazione del progettato intervento) in quanto, in tesi, contrastante con le finalità poste dalla legge di approvazione del PUP in ordine alla tutela delle aree agricole di pregio, quali rinvenienti segnatamente dall’art. 9.5.6 della Relazione illustrativa di cui all’Allegato A della l.p. 5 del 2008 (“salvaguardare l’integrità colturale e paesaggistica di queste aree, destinandole agli interventi connessi con la normale coltivazione del fondo e disciplinando in via eccezionale la realizzazione di manufatti edilizi; assicurare nel lungo periodo la conservazione dell’estensione quantitativa delle stesse aree, contrastandone la progressiva erosione”). In particolare, la parte ricorrente si focalizza sulla finalità di “conservazione nel lungo periodo” delle aree agricole di pregio, che pone in correlazione con l’obbiettivo di scongiurare l’abbandono delle terre coltivate da parte degli agricoltori, la cui attività deve poter essere svolta secondo le moderne necessità e non come avveniva in passato, esigenza particolarmente avvertita dal signor -OMISSIS- in ragione della sua età anagrafica, il che implicherebbe l’accoglimento dell’istanza proposta dalla parte ricorrente in quanto proprio funzionale a tale scopo.

Invero deve osservarsi che, alla stregua dello stesso tenore letterale della relazione illustrativa nella parte richiamata nel ricorso, in ordine alle “aree agricole di pregio” la finalità perseguita consiste in primis nella “salvaguardia dell’integrità colturale e paesaggistica di queste aree”, tutela ulteriormente specificata nel senso di destinare tali aree agli “agli interventi connessi con la normale coltivazione del fondo e disciplinando in via eccezionale la realizzazione di manufatti edilizi”. Pertanto, anche in ragione di quanto già illustrato nel precedente paragrafo IV circa la funzione paesaggistica delle aree agricole di pregio, in quanto invarianti, come disposta dalla legge di approvazione del PUP, gli interventi edilizi ammessi nelle siffatte aree sono prospettati solo come eccezionali, e dunque derogatori rispetto alla destinazione ordinaria dei fondi, oltreché indissolubilmente connessi alla normale coltivazione del fondo. In tale ottica si esplica la finalità di “assicurare nel lungo periodo la conservazione dell’estensione quantitativa delle stesse aree, contrastandone la progressiva erosione”, che mira a preservare le aree agricole di pregio dall’erosione edilizia, in tal senso assicurandone l’estensione quantitativa. Negli stessi termini, poi, l’art. 38 delle NDA del PUP, che traduce in termini di diritto positivo le finalità recate dalla relazione illustrativa dell’allegato A della medesima l.p. n. 5 del 2008, attraverso una disciplina speciale e puntuale in materia di “aree agricole di pregio” ulteriormente specifica la finalità di tutela di simili aree allorquando dispone al comma 2 che “Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari” rendendo così palese che la funzione delle aree agricole di pregio è non solo di tipo economico-produttivo ma anche paesaggistico-ambientale. A tale scopo, nei commi successivi dell’art. 38, già riportati in precedenza, è prescritta la conservazione di tali aree ammettendo gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo ma vietando in termini generali la realizzazione di nuovi interventi edificatori, se non entro i limiti stabiliti dalle citate disposizioni.

È pertanto da escludere che le finalità di tutela normativamente indicate per le aree agricole di pregio impongano tout court l’autorizzazione del progetto presentato nei termini proposti unilateralmente dalla parte ricorrente. L’ordinamento, come sopra riportato, invece rimette alla valutazione della Sottocommissione paesaggistica, la disamina della portata dell’intervento edilizio proposto e la sua coerenza con le finalità di tutela paesaggistico-ambientale, aspetto da valutarsi in concreto e da bilanciarsi con l’interesse economico-produttivo connesso allo svolgimento dell’attività agricola del richiedente. Le argomentazioni svolte conducono, pertanto, alla reiezione del secondo motivo di ricorso e consentono di rigettare anche le censure sulla pretesa violazione del principio espresso nell’art. 2, comma 1, della l.p. 23 del 1992, riproduttivo dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990, formulate al riguardo nel terzo motivo di ricorso.

XIII. All’opposto, il Collegio reputa fondato anche il terzo motivo di gravame, e per l’effetto il quinto motivo proposto nel ricorso sub RG. 146/2025, per la parte in cui denuncia il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione quanto alle considerazioni critiche avanzate dalla commissione sul progetto presentato per la realizzazione del nuovo deposito agricolo. Le considerazioni in questione non possono essere derubricate in mere affermazioni irrilevanti rispetto al diniego espresso, come vorrebbe la parte ricorrente, poiché esprimono altrettante motivazioni del diniego dell’autorizzazione sul progetto presentato, segnatamente sotto il profilo della tutela paesaggistica affidata alla valutazione della Sottocommissione paesaggistica della CUP. Esse risultano dal tenore del diniego espresso con deliberazione n. 137/2025, impugnata, e dal rinvio per relationem rinvenibile in quest’ultima al diniego già in precedenza emesso con deliberazione n. 172/2024 concernente il progetto presentato e poi modificato a corredo della prima domanda di autorizzazione.

Al riguardo, l’ampia discrezionalità di cui dispone la Sottocommissione, così come assodato anche nella giurisprudenza di questo Tribunale (vedi sent. cit. TRGA n. 152/2024), che vale anche a circoscrivere il sindacato spettante a questo Giudice, non esime l’organo a ciò deputato dall’operare un’adeguata istruttoria ed esprimere una sufficiente motivazione del provvedimento sfavorevole. Invece la parte motiva del provvedimento impugnato, integrata per relationem con le considerazioni critiche espresse nel diniego di cui alla deliberazione n. 172/2024, avvalora le censure di parte ricorrente circa il difetto di istruttoria sul progetto proposto, nella terza versione, in allegato alla domanda presentata dal signor -OMISSIS-, insufficiente in tal senso la mera considerazione che si rinviene nell’atto da ultimo impugnato (“al netto delle sole modifiche progettuali apportate alla quota dell’intradosso rispettivamente della catena (prospetto Sud da circa m 2 a m 2,29) e dei travetti in corrispondenza dello sporto di gronda (prospetti Est ed Ovest da m 2,3 a m 2,45) che in relazione alla limitatezza delle stesse nel complesso non possono considerarsi risolutive”) a dar conto delle dell’iter logico seguito per pervenire alla conclusione di non conformità della consistenza dell’intervento, come rielaborato, alle ragioni di tutela. Non v’è infatti una disamina puntuale delle modifiche proposte in questa ultima versione progettuale (ad es. quanto all’innalzamento della tettoia in relazione ai mezzi agricoli dell’agricoltore ricorrente, alla forometria ecc.) e nemmeno adeguata esplicitazione delle giustificazioni della valutazione negativa, risultando generiche e non circostanziate le considerazioni espresse nel primo diniego (del. 172/2024), peraltro rese su un progetto poi modificato, segnatamente sulle soluzioni costruttive, espressioni non utili anche al fine di individuare possibili soluzioni conformative da parte dei ricorrenti. La motivazione presenta anche profili di contraddittorietà con quanto in precedenza espresso in ordine alla congruità del progettato intervento rispetto alla consistenza aziendale, come testualmente affermato nel primo atto di diniego (rif. “...l’intervento in termini di consistenza degli spazi produttivi - ad eccezione della tettoia ritenuta non accessibile e dei locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici - venga ritenuto complessivamente congruo all’attività agricola svolta da -OMISSIS- a titolo professionale perché giustificato dalle dimensioni/consistenza aziendali”).

Sotto altro punto di vista, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della resistente, nessun accenno viene fatto negli atti gravati all’assenza del presupposto di autorizzabilità di cui all’art. 38, comma 4, delle NDA del PUP (“se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio”) valutazione ben spettante alla Sottocommissione e che onera anche il richiedente di apportare il proprio contributo sulla “non convenienza” della localizzazione altrove del proposto intervento (sent. cit. TRGA n. 152/2024), ma che nel caso di specie costituisce un profilo non esaminato. Le controdeduzioni difensive prospettate sul punto dalla resistente assurgono pertanto a motivazione postuma prospettata solo in sede difensiva, ex se inammissibile (così, ex plurimis, TAR Lazio, sez. II stralcio, 1.07.2020 n. 7468; Cons. Stato, sez. VI, 11.05.2018, n. 2843; TRGA Trento, 17.07.2020, n. 121, 17.05.2021, n. 81), come evidenziato dalla parte ricorrente.

XIV. L’ampia discrezionalità spettante all’organo competente, e proprio il rilevato difetto di motivazione e di istruttoria che implica la conseguente necessità di una riedizione del potere, impedisce a questo Giudice di esprimersi sulle censure che residuano nel terzo motivo di ricorso quanto all’irragionevolezza e ingiustizia delle conclusioni negative raggiunte dalla Sottocommissione in merito al progettato intervento.

XV. In definitiva, l’accoglimento delle doglianze sopra esposte determina l’accoglimento del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e l’annullamento degli atti impugnati. In sede conformativa, pertanto, la Sottocommissione paesaggistica della Commissione Urbanistica Provinciale dovrà procedere al riesame dell’elaborato progettuale prodotto in allegato alla domanda da ultimo proposto mediante una compiuta istruttoria e concludere con adeguata motivazione in ordine alla positiva o negativa valutazione dell’intervento sotto il profilo della tutela affidatale, in tutti gli aspetti enucleati dalla disciplina provinciale.

XVI. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata in dispositivo.


 

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, previa loro riunione, li accoglie nei termini di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


 

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore

                   

                 

L’ESTENSORE

Cecilia Ambrosi

 

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina

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