• Marchi non convenzionali

2 settembre 2026

Tribunale UE 02/09/2026 (causa T-834/25) [Marchio UE – Domanda di Marchio UE costituito dalla combinazione dei tre colori bianco, blu scuro e blu]

Marchio dell’Unione Europea – Domanda di Marchio UE costituito dalla combinazione dei tre colori bianco, blu scuro e blu – Motivo assoluto di rifiuto – Mancanza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di indicare i motivi – Articolo 94 del Regolamento 2017/1001 – Parità di trattamento.


 

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Nel caso T-834/25 ,

Olymp Bezner KG, con sede in Bietigheim-Bissingen (Germania), rappresentata dagli avvocati N.  Gregor, T. Fröhlich e K. Jägers,

parte richiedente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato dal Sig. T. Klee, dal Sig. D. Hanf e dalla Sig.ra E.  Nicolás Gómez, in qualità di agenti,

imputato,

IL TRIBUNALE (seconda camera),

composto dalla Sig.ra N.  Półtorak, Presidente, dal Sig. G. Hesse e dalla Sig.ra G.  Steinfatt (Relatrice), Giudici,

Impiegata: Sig.ra S.  Jund, Amministratrice,

data la fase scritta della procedura,

a seguito dell'udienza del 18 giugno 2026,

rende la presente

SENTENZA

1. Con un'azione basata sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, Olymp Bezner KG, chiede l'annullamento e la modifica della decisione della Prima Commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 settembre 2025 (causa R 764/2025-1) (di seguito la "decisione impugnata").

 Antefatto della controversia

2 Il 28 novembre 2024, il richiedente ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea per il seguente segno di colore:

3 Il marchio richiesto designa in particolare i prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondenti, per ciascuna di queste classi, alla seguente descrizione:

– classe 18: “Zaini; borse a mano; borse a tracolla; borse da viaggio; portafogli; borsette; porta carte di credito; portachiavi”;

– Classe 25: “Camicie; pantaloni; giacche; gilet; felpe; maglioni con cappuccio; t-shirt; polo; maglioni; calzini; cappelli; cinture; sciarpe; guanti; scarpe da ginnastica”.

4 Nella sua domanda di registrazione, il richiedente ha descritto il marchio richiesto come un marchio di colore in quanto tale e ha rivendicato i colori "RAL: 9003", "RAL: 5011" e "RAL: 5000". La domanda di registrazione descrive il marchio richiesto come segue: "I colori sono disposti a formare tre bande orizzontali, sovrapposte e direttamente adiacenti l'una all'altra; dall'alto verso il basso, l'ordine dei colori è il seguente: bianco di sicurezza, blu acciaio, blu violetto; la lunghezza delle bande di colore è più volte la loro altezza; l'altezza totale è suddivisa come segue tra i diversi colori: bianco di sicurezza 7/17, blu acciaio 3/17, blu violetto 7/17".

5 Con decisione del 7 marzo 2025, l'esaminatore ha respinto, nella misura in cui riguardava i prodotti di cui al punto 3 precedente, la domanda di registrazione di tale marchio, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

6 Il 25 aprile 2025, il richiedente ha presentato ricorso all'EUIPO contro la decisione dell'esaminatore.

7 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

 Conclusioni delle parti

8 Il ricorrente chiede alla Corte di:

– annullare la decisione impugnata e, se del caso, modificarla;

– ordinare all'EUIPO di pagare le spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla Commissione di ricorso.

9. L'EUIPO conclude, con il permesso della Corte:

– respingere il ricorso;

– ordinare al ricorrente di pagare le spese processuali in caso di udienza.

 Posto

10 Il ricorrente si basa, in sostanza, su tre motivi, il primo dei quali è una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il secondo una violazione dell'articolo 94 del medesimo regolamento e il terzo una violazione del principio di parità di trattamento.

 Sul primo motivo di ricorso, basato sulla violazione dell'articolo 7 ( 1  ) ( b) del regolamento 2017/1001 

11 Nei paragrafi da 12 a 30 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo per tutti i prodotti a cui si riferiva. Secondo la Commissione di ricorso, i prodotti coperti da tale marchio erano destinati al pubblico in generale, che avrebbe dimostrato un livello medio di attenzione, e che il marchio veniva percepito allo stesso modo in tutta l'Unione europea. Avendo rilevato che, nel settore dell'abbigliamento, a cui appartenevano i prodotti delle classi 18 e 25 coperti dal marchio, era diffuso l'uso di diversi colori, comprese le strisce multicolori, la Commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto fosse percepito esclusivamente come un elemento decorativo di tali prodotti, sia che fosse apposto su di essi o sul loro imballaggio sotto forma di piccola etichetta, sia che vi comparisse in grande formato. Il fatto che sul mercato fossero presenti segni simili, percepiti dai consumatori come indicazione dell'origine dei prodotti a cui erano rivolti, non avrebbe modificato la situazione. Riguardo alla giurisprudenza secondo cui, nel caso di un colore in sé o di una combinazione di colori, l'esistenza di un carattere distintivo prima dell'uso può essere concepita solo in circostanze eccezionali, in particolare quando il numero di beni o servizi per i quali è richiesto il marchio è molto limitato e il mercato di riferimento è molto specifico, la Commissione di ricorso ha ritenuto, in primo luogo, che il fatto che il marchio richiesto coprisse solo un numero ristretto di beni precisamente identificati non comportasse automaticamente la registrabilità del marchio stesso e, in secondo luogo, che, sebbene il settore dell'abbigliamento fosse un mercato particolare in cui operavano molti concorrenti, non si trattava comunque di un mercato molto specifico condiviso da pochi concorrenti. Infine, a parere della Commissione di ricorso, la combinazione di colori in questione non era particolarmente appariscente e tali colori erano comuni nel settore dell'abbigliamento. Quanto al fatto che la lunghezza delle strisce colorate fosse un multiplo della loro altezza, ciò è stato considerato una caratteristica intrinseca di un marchio di colore.

12 A sostegno della sua prima argomentazione, il ricorrente sostiene che la Commissione di ricorso ha errato nel ridurre la domanda di registrazione a un mero motivo a strisce blu, azzurre e bianche, senza considerare le limitazioni all'ambito di protezione definite nella domanda di registrazione del marchio richiesto. Tuttavia, tali elementi sosterrebbero proprio la distintività, quantomeno, del marchio in questione. Il marchio richiesto soddisferebbe tutte le condizioni per la registrazione come marchio di colore dell'Unione europea e sarebbe, in particolare, in grado di distinguere i prodotti e i servizi richiesti da quelli di altre imprese. La Commissione di ricorso ha errato, quantomeno, nella sua valutazione, in primo luogo, del fatto che si tratta di una domanda di registrazione di un marchio di colore chiaramente definito dai codici "RAL: 9003", "RAL: 5011" e "RAL: 5000"; in secondo luogo, della precisa sequenza dei colori, ossia l'ordine dei colori in un orientamento spaziale fisso dall'alto verso il basso; In terzo luogo, la specifica disposizione dei singoli colori sotto forma di tre bande orizzontali sovrapposte e direttamente adiacenti l'una all'altra; in quarto luogo, le specifiche proporzioni interne dei diversi colori l'uno rispetto all'altro; e in quinto luogo, le specifiche proporzioni esterne del motivo cromatico. Questi dettagli limiterebbero l'ambito di protezione del marchio in modo tale da consentire ai concorrenti di utilizzare una moltitudine di diverse varianti di design e preservare così l'interesse pubblico alla libera disponibilità dei colori. La caratteristica per cui la lunghezza del motivo cromatico è un multiplo della sua altezza non è intrinseca a un marchio di colore. Inoltre, l'ambito di protezione per una combinazione di colori oggetto della domanda di registrazione del marchio è ancora più limitato di quello di un marchio figurativo identico a una riproduzione del marchio stesso. Infine, il ricorrente sostiene che la Commissione di ricorso non abbia sufficientemente considerato che, nel settore dell'abbigliamento, il pubblico di riferimento è frequentemente esposto a combinazioni di colori e non abbia dedotto che tale pubblico percepirebbe queste combinazioni come indicazioni di origine.

13. L'EUIPO contesta le argomentazioni del ricorrente.

14 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la registrazione dei marchi privi di carattere distintivo è rifiutata.

15 Il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 significa che il marchio consente di identificare il prodotto o il servizio per il quale si chiede la registrazione come originario di una determinata impresa e quindi di distinguerlo da quelli di altre imprese (cfr. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

16 La valutazione deve pertanto essere effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali si richiede la registrazione e, dall'altro, in relazione alla percezione degli stessi da parte del pubblico di riferimento (cfr. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel contro UEI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

17 Tuttavia, è sufficiente un grado minimo di distintività perché non si applichi il motivo assoluto di rifiuto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 [sentenza del 9 settembre 2020, Glaxo Group contro EUIPO (Tonalità di colore viola), T-187/19, non pubblicata, EU:T:2020:405, paragrafo 30].

18 Per valutare il carattere distintivo che un particolare colore o una combinazione di colori possono possedere come marchio, occorre tenere conto dell'interesse generale a non limitare indebitamente la disponibilità dei colori per altri operatori che offrono prodotti o servizi del tipo per cui si chiede la registrazione [sentenze del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 60, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 41; cfr. sentenza dell'11 giugno 2025, OMV/EUIPO (Combinazione dei colori blu e verde), T-38/24, non pubblicata, EU:T:2025:578, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata].

19 I colori e le loro combinazioni astratte possono essere riconosciuti come aventi un carattere distintivo intrinseco solo in circostanze eccezionali, poiché sono indistinguibili dall'aspetto dei prodotti designati e non sono, in linea di principio, utilizzati come mezzi di identificazione dell'origine commerciale (v., per analogia, sentenze del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, paragrafi 65 e 66, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, paragrafo 39).

20 Nel caso di specie, non vi è motivo di mettere in discussione la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento è il pubblico in generale, che mostra un livello medio di attenzione, valutazione che non è contestata dal ricorrente.

21 In primo luogo, l'argomentazione del ricorrente secondo cui la Commissione di ricorso avrebbe applicato la giurisprudenza relativa ai marchi costituiti da un unico colore, vale a dire la sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), e non quella relativa ai marchi costituiti da una combinazione di colori, non può essere accolta.

22 Infatti, come sostanzialmente sostiene l'EUIPO, non si può dedurre dalla giurisprudenza citata nei paragrafi da 15 a 19 sopra che la valutazione del carattere distintivo di un marchio di colore in quanto tale debba essere effettuata in modo diverso a seconda che tale marchio sia costituito da un unico colore o da una combinazione di colori. In particolare, sebbene il rischio di pregiudizio per l'interesse generale a non limitare indebitamente la disponibilità dei colori vari a seconda delle caratteristiche di ciascun segno richiesto, e ammesso che tale rischio sia inferiore per una combinazione di colori con una disposizione sistematica rispetto a un singolo colore, resta il fatto che, conformemente alla giurisprudenza citata al paragrafo 18, è necessario tenere conto di tale interesse generale nella valutazione del carattere distintivo di un segno costituito sia da un singolo colore sia da una combinazione di colori determinata secondo una disposizione sistematica [v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2025, Lotus Bakeries/EUIPO (Combinazione dei colori rosso e bianco), T-1096/23, non pubblicata, EU:T:2025:330, punto 57].

23 In secondo luogo, il fatto che, come il marchio richiesto, un segno consista in una combinazione di colori utilizzati secondo una disposizione sistematica molto specifica che associa tali colori in modo predeterminato e costante non è sufficiente a consentirne la registrazione come marchio dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2025, Combinazione dei colori rosso e bianco, T-1096/23, non pubblicata, EU:T:2025:330, punto 45, e dell'11 giugno 2025, Combinazione dei colori blu e verde, T-38/24, non pubblicata, EU:T:2025:578, punto 38).

24 In terzo luogo, il ricorrente ha torto ad accusare la Commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che il marchio richiesto non è un marchio monocolore, senza delimitazione spaziale, bensì un marchio costituito da una combinazione di colori, disposti secondo una precisa sequenza, o di averne tenuto conto in modo insufficiente o errato, e di aver quindi, di fatto, esteso l'oggetto della protezione rivendicata nella domanda di registrazione.

25 Infatti, avendo rilevato, al paragrafo 23 della decisione impugnata, che l'uso di fasce colorate era diffuso nel settore dell'abbigliamento, la Commissione di ricorso ha osservato, al paragrafo 28 della suddetta decisione, che i colori bianco sicurezza, blu acciaio e blu violetto del marchio richiesto erano, così come la loro combinazione, comuni in tale settore e che le due fasce di uguale larghezza che compongono il suddetto marchio erano separate da una fascia di larghezza circa dimezzata. Sebbene la commissione di ricorso abbia anche rilevato, al punto 28, che il fatto che la lunghezza delle bande fosse un multiplo della loro larghezza costituisse un fattore intrinseco nei marchi colorati, occorre notare che l'articolo 3(3)(f)(ii) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante norme di attuazione di determinate disposizioni del regolamento 2017/1001 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU 2018, L 104, pag. 37), prevede che, nel caso di un marchio colorato, qualora il marchio sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, esso sia rappresentato mediante la presentazione di una riproduzione che mostri la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo uniforme e predeterminato.

26 Inoltre, i colori rivendicati non sono, di per sé, così eccezionali da essere facilmente memorizzabili nel settore interessato e da essere percepiti come indicativi dell'origine commerciale dei prodotti in questione, conformemente alla giurisprudenza citata al paragrafo 19 precedente.

27 In quarto luogo, il ricorrente ha torto ad accusare la Commissione di ricorso di non aver tenuto sufficientemente conto del fatto che, nel settore dell'abbigliamento, il pubblico di riferimento si trova spesso di fronte a combinazioni di colori e di non aver dedotto che detto pubblico le percepirebbe come indicazioni di origine.

28 A tale riguardo, al paragrafo 23 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha ritenuto che l'uso di combinazioni di colori, comprese le righe di colori diversi, fosse diffuso nel settore dell'abbigliamento.

29 In linea di principio, affinché una combinazione di colori come quella in questione assolve alla funzione di identificazione dei prodotti interessati, essa deve includere elementi in grado di distinguerla da altre combinazioni di colori e di attirare l'attenzione del consumatore [sentenze del 20 luglio 2017, Basic Net/EUIPO (Rappresentazione di tre bande verticali), T-612/15, non pubblicata, EU:T:2017:537, paragrafo 51, e del 26 marzo 2025, Combinazione dei colori rosso e bianco, T-1096/23, non pubblicata, EU:T:2025:330, paragrafo 36].

30 Tale valutazione è rafforzata dal fatto che il pubblico interessato raramente ha l'opportunità di confrontare direttamente i diversi segnali, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ha conservato nella propria memoria (sentenza del 20 luglio 2017, Rappresentazione di tre bande verticali, T-612/15, non pubblicata, EU:T:2017:537, paragrafo 56).

31 Nel caso di specie, il richiedente non sostiene che il marchio richiesto sia distinguibile da altre combinazioni di colori simili o che si discosti dalle norme o dalle pratiche del settore in alcuno dei suoi elementi. Inoltre, il fatto che il pubblico di riferimento sia abituato all'uso di combinazioni di colori nel settore in questione non dimostra che le percepisca come indicative dell'origine commerciale dei prodotti.

32 A tale riguardo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che è proprio per via di certi usi a cui vengono destinate che le combinazioni di tre colori, sotto forma di strisce, non sono generalmente percepite come semplici elementi decorativi, bensì come indicazioni di provenienza. Secondo il ricorrente, ciò si verifica in particolare quando queste combinazioni di colori sono utilizzate sotto forma di toppe, ricami o etichette in tessuto e posizionate sul retro del colletto di giacche e gilet, in vita di giacche e gilet, o sul lato del petto di magliette e polo. Lo stesso vale anche quando le combinazioni di colori in questione sono disposte diagonalmente sul lato delle scarpe da ginnastica, o quando sono applicate a cerniere o bottoni.

33 Infatti, secondo la giurisprudenza, la distintività di un segno per il quale si chiede la registrazione deve essere esaminata tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, comprese tutte le probabili modalità di utilizzo del marchio richiesto, ovvero quelle che, in considerazione delle abitudini del settore economico interessato, sono suscettibili di essere significative nella pratica [v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2019 del Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, punto 33].

34 Tuttavia, la mera apposizione del segno richiesto su un prodotto, un'etichetta o un mezzo di presentazione non comporta automaticamente che il pubblico di riferimento percepisca tale segno come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto. Ammettere il contrario equivarrebbe necessariamente a consentire a qualsiasi richiedente di un marchio dell'Unione europea di eludere il motivo assoluto di rifiuto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, invocando semplicemente, per il marchio richiesto, un metodo significativo di apposizione nel settore interessato [sentenze del 21 aprile 2021, Robert Klingel/EUIPO (MEN+), T-345/20, non pubblicata, EU:T:2021:209, punto 56, e del 15 marzo 2023, FA World Entertainment/EUIPO (FUCKING AWESOME), T-178/22, non pubblicata, EU:T:2023:131, punto 57].

35 Tuttavia, il richiedente non ha dimostrato che l'apposizione del marchio richiesto sul lato delle scarpe da ginnastica, in diagonale, o sotto forma di ricamo sul lato sinistro del petto di una maglietta o di una polo, o qualsiasi altro metodo di apposizione del suddetto marchio, ne altererebbe la percezione da parte del pubblico di riferimento e farebbe sì che il marchio venga percepito non come un mero elemento decorativo, ma come un'indicazione di origine.

36 Di conseguenza, la Commissione di ricorso ha correttamente rilevato, al paragrafo 24 della decisione impugnata, che il marchio richiesto sarebbe percepito esclusivamente come un elemento decorativo, sia che sia apposto sui prodotti o sul loro imballaggio sotto forma di piccola etichetta, sia che vi compaia in grande formato, soprattutto perché l'acquisto dei prodotti coperti dal marchio richiesto è in gran parte dovuto ai loro colori, che influenzano l'aspetto esteriore della persona che li indossa.

37 La Commissione di ricorso ha anche giustamente rilevato, ai paragrafi 25 e 26 della decisione impugnata, che il fatto che segni simili siano presenti da tempo sul mercato e siano percepiti dai consumatori come indicazione di origine non cambia nulla, poiché un colore o una combinazione di colori in quanto tali possono, per i prodotti e i servizi per i quali si chiede la registrazione, acquisire, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, carattere distintivo mediante l'uso. Certo, per quanto riguarda il colore in sé, l'esistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso può essere concepita anche in circostanze eccezionali, in particolare quando il numero di prodotti o servizi per i quali si richiede il marchio è molto limitato e il mercato di riferimento è molto specifico [v. sentenza del 28 gennaio 2015, Enercon contro UAMI (Cinque sfumature di verde), T-655/13, non pubblicata, EU:T:2015:49, paragrafo 26 e giurisprudenza ivi citata]. Tuttavia, tali circostanze eccezionali non sussistono nel caso di specie. In particolare, il mercato della moda non costituisce un mercato altamente specifico ai sensi di tale giurisprudenza.

38 In quinto luogo, l'argomentazione del ricorrente secondo cui la Commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 14 della decisione impugnata, secondo la quale un livello minimo di distintività è sufficiente a respingere il motivo assoluto di rifiuto definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, deve essere respinta. Infatti, la Commissione di ricorso non ha richiesto altro che l'esistenza di un livello minimo di distintività, visto che, al punto 12 della decisione impugnata, ha constatato che il marchio richiesto era del tutto privo di distintività.

39 Di conseguenza, la prima eccezione deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare se, come sostiene l'EUIPO, le schermate contenute nel corpo della domanda e nei suoi allegati A.9 e A.10 siano state prodotte per la prima volta dinanzi alla Corte e siano pertanto inammissibili.

 In secondo luogo, sulla base della violazione dell'articolo 94 del regolamento 2017/1001

40 Con la sua seconda istanza, la ricorrente sostiene che, non avendo tenuto sufficientemente conto delle argomentazioni e delle prove da lei presentate in merito all'uso di combinazioni di colori nel settore dell'abbigliamento e alla loro percezione come indicazioni di origine, la commissione di ricorso non ha motivato a sufficienza la decisione impugnata, in violazione dell'articolo 94 del regolamento 2017/1001.

41 L'EUIPO contesta le argomentazioni del ricorrente.

42 Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, le decisioni dell'EUIPO devono essere motivate. Tale obbligo ha la stessa portata di quello derivante dall'articolo 296, secondo comma, TFUE, il quale richiede che le motivazioni espongano in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento dell'autore dell'atto, senza che sia necessario che tali motivazioni specifichino tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti; la questione se le motivazioni di un atto soddisfino tali requisiti deve essere valutata non solo alla luce della sua formulazione, ma anche nel contesto e di tutte le norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (cfr. sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO contro Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

43 L'obbligo di motivare le decisioni è una formalità sostanziale che si deve distinguere dalla questione del merito delle motivazioni, quest'ultima relativa alla legittimità sostanziale dell'atto contestato. Infatti, motivare una decisione consiste nell'esprimere formalmente i motivi su cui tale decisione si fonda. Se tali motivi sono viziati, gli errori incidono sulla legittimità sostanziale della decisione, ma non sul ragionamento che la sottende, il quale può essere sufficiente anche se esprime motivi errati [cfr. sentenza del 20 febbraio 2013, Langguth Erben contro UEI (MEDINET), T-378/11, EU:T:2013:83, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

44 Nel caso di specie, le obiezioni del ricorrente a sostegno della presunta violazione dell'articolo 94 del regolamento 2017/1001 sono identiche alle obiezioni sollevate dalla commissione di ricorso in merito alla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, con riferimento all'uso di combinazioni di colori nel settore dell'abbigliamento e alla loro percezione come indicazioni di origine. Non si ravvisa pertanto alcuna violazione dell'obbligo di motivazione a tale riguardo [v., per analogia, sentenza del 12 febbraio 2025, Biif contro EUIPO – Eddies Pizza (Caprizza), T-187/24, non pubblicata, EU:T:2025:147, punto 83].

45 In ogni caso, il paragrafo 25 della decisione impugnata, in cui la Commissione di ricorso ha rilevato che il fatto che segni simili fossero presenti da tempo sul mercato e fossero percepiti dai consumatori come indicazioni di origine non modificava il fatto che il marchio richiesto sarebbe stato percepito esclusivamente come elemento decorativo, deve essere letto congiuntamente ai paragrafi 23 e 24 di tale decisione. Al paragrafo 23, la Commissione di ricorso ha rilevato, in particolare, che il richiedente non contestava che l'uso di combinazioni di colori, comprese le strisce colorate, fosse diffuso nel settore dell'abbigliamento. Al paragrafo 24 di tale decisione, la Commissione di ricorso ha debitamente considerato i vari possibili usi del marchio richiesto, vale a dire il suo apporre, sotto forma di piccola etichetta, sul prodotto in questione o sul suo imballaggio, oppure il suo posizionamento diretto, in grande formato, su tale prodotto o sul suo imballaggio, concludendo, in sostanza, che tali usi non avevano alcuna incidenza sulla percezione del marchio esclusivamente come elemento decorativo. Ne consegue che la Commissione di ricorso ha sufficientemente giustificato il rigetto dell'argomentazione del ricorrente riassunta al punto 40 di cui sopra.

46 Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

 In terzo luogo, sulla base della violazione del principio di parità di trattamento

47 Nei paragrafi da 31 a 36 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso, richiamando la giurisprudenza applicabile, ha rilevato di non sapere se e per quali motivi i marchi elencati nell'allegato 2 fossero stati registrati e di non essere a conoscenza neanche dei motivi per cui il marchio tedesco elencato al numero 302024110760 fosse stato registrato.

48 Con il suo terzo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione di ricorso ha violato il principio di parità di trattamento, in primo luogo, non facendo alcun riferimento al marchio dell'Unione europea registrato con il numero 018526913, che è stato tuttavia menzionato nell'atto di ricorso, e in secondo luogo, limitandosi a un breve riferimento ai marchi elencati nell'allegato 2 e al marchio tedesco registrato con il numero 302024110760. In terzo luogo, il ricorrente menziona l'esistenza dei marchi dell'Unione europea registrati con i numeri 018178473, 002467876 e 008289738, che consistono in combinazioni di tre colori e riguardano, in particolare, prodotti rientranti nella classe 25.

49 Inoltre, il richiedente sostiene che colori o combinazioni di colori sono stati registrati come marchi dell'Unione europea la cui descrizione allegata alla domanda di registrazione o non descrive le proporzioni esterne o indica una disposizione dei diversi colori in una forma quadrata.

50 L'EUIPO contesta le argomentazioni del ricorrente.

51 Secondo la consolidata giurisprudenza, le decisioni che l'EUIPO è tenuto ad adottare ai sensi del regolamento 2017/1001 in materia di registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea rientrano nell'esercizio di poteri imperativi e non discrezionali. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata esclusivamente sulla base di tale regolamento, così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e non sulla base della prassi amministrativa precedente a tali decisioni (v. sentenza del 26 aprile 2007, Alcon contro UAI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

52 Infatti, l'EUIPO è tenuto ad esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea, compresi i principi di parità di trattamento e di buon amministrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol contro UAI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 73). Tenuto conto di tali principi, l'EUIPO deve considerare le decisioni già adottate su domande analoghe e valutare con particolare attenzione se sia opportuno o meno procedere allo stesso modo, conciliando tuttavia l'applicazione di tali principi con il rispetto del principio di legalità. Di conseguenza, chi richiede la registrazione di un segno come marchio UE non può invocare un'eventuale illegalità commessa a favore di terzi per ottenere una decisione identica. Inoltre, per ragioni di certezza del diritto e, in particolare, di buon amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e approfondito al fine di evitare la registrazione impropria di marchi. Tale esame deve avvenire caso per caso. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea dipende da specifici criteri, applicabili nel contesto delle circostanze di fatto del caso, volti a verificare se il segno in questione rientri nell'ambito di un motivo di rifiuto (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol contro UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, paragrafi da 74 a 77).

53 Dai paragrafi 34 e 35 della decisione impugnata risulta chiaro che la Commissione di ricorso ha tenuto conto delle argomentazioni del ricorrente e degli esempi da esso presentati, ma ha comunque concluso, per le ragioni esposte anche nella decisione impugnata, che, nel caso di specie, il marchio richiesto era privo di carattere distintivo. Pertanto, non si può accusarla di aver violato il principio di parità di trattamento.

54 È pertanto opportuno respingere la terza eccezione e, di conseguenza, la domanda di annullamento nella sua interezza.

55 Ne consegue che anche la domanda del ricorrente volta alla modifica della decisione impugnata deve essere respinta.

56 Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

 Su spese

57 Ai sensi dell'articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale, alla parte soccombente sarà ordinato di pagare le spese processuali, se viene presentata una richiesta in tal senso.

58. Dopo lo svolgimento dell'udienza e la ricorrente avendo perso, le si deve ordinare di pagare le spese processuali, conformemente alle conclusioni dell'EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (seconda camera)

dichiara:

1) Il ricorso viene respinto.

2) Olymp Bezner KG è condannata al pagamento delle spese processuali.

 

Così pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo, il 2 settembre 2026.