29 settembre 2025
Tutela del diritto d'autore alla luce della nuova legge sull'intelligenza artificiale
Dopo l'approvazione in via definitiva del Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2025, n. 223 la legge italiana sull'intelligenza artificiale che reca "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".
La Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, intende introdurre un sistema di principi e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità derivanti dall'utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA).
Il presente provvedimento si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689, ovvero il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), del 13 giugno 2024.
In particolare, mentre l’AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell’UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi, la L. n. 132/2025, è rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nazionale, ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che quest’ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri.
La legge in esame si compone di 28 articoli e per quel d'interesse, negli articoli 25 e 26 contiene modifiche alla Legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941).
L’articolo 25, unico articolo del Capo IV, disciplina la tutela del diritto d’autore con riguardo alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
Nello specifico, la lettera a) dell'art. 25 della L. n. 132/2025 modifica l’articolo 1, primo comma, della legge n. 633 del 1941 inserendo dopo le parole: «opere dell’ingegno» l’aggettivo «umano» e aggiungendo, dopo le parole: «forma di espressione» le seguenti: «, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore».
In tal modo viene specificato:
- a) che le “opere dell’ingegno” protette ai sensi della citata legge devono essere di origine “umana”;
- b) che anche le opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d’autore, a condizione che la loro creazione derivi dal lavoro intellettuale dell’autore.
La lettera b), inserisce nella legge n. 633 del 1941 il nuovo articolo 70-septies, ai sensi del quale è consentita la riproduzione e l’estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941.
La nuova disposizione consente, pertanto, ai sistemi di IA di estrarre testi e dati nel rispetto degli artt. 70 ter e 70 quater, ovvero, esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e nei casi in cui l’utilizzo delle opere non sia stato espressamente riservato dal titolare dei diritti.
Il comma 3 dell’articolo 26 interviene sulla disciplina del plagio artistico dettata dall’articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Per plagio artistico s'intende l'appropriazione, intesa come riproduzione, in tutto o in parte di un’opera creativa altrui senza averne diritto.
Nello specifico, l’art. 26 della L. n. 132/3035 aggiunge al citato art. 171, 1° comma, la lettera a-ter) che sanziona chi: «riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale».
In tal modo viene estesa la punibilità anche delle condotte legate alla riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.


