29 giugno 2026
L'intelligenza artificiale tra opportunità e responsabilità: la Relazione AGCOM sulla tutela del diritto d’autore di fronte ai modelli generativi
L'avvento e la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale (AI) stanno ridefinendo il panorama tecnologico, economico e sociale, ponendo nuove sfide ai legislatori e ai regolatori a livello globale. In questo contesto, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) si trova ad affrontare un ruolo sempre più strategico, agendo come Digital Services Coordinator (DSC) per l'Italia ai sensi del Digital Services Act (DSA), dovendo anche tener conto dell’impatto dell’AI Act europeo.
L’AGCOM ha pubblicato una relazione sull'intelligenza artificiale, in cui viene svolta un’analisi giuridica che approfondisce le implicazioni di questa trasformazione, esaminando i rischi sistemici, le questioni tecniche, economiche, ambientali e relative ai diritti fondamentali, e delinea le leve operative che AGCOM può attivare per garantire un ecosistema digitale equo, trasparente e responsabile.
Le relazione è suddivisa in due parti:
- I PARTE - Rapporto tecnico-economico, 2026
- II PARTE - Rapporto del Comitato sull’Intelligenza Artificiale, 2026.
La Parte I ripercorre la storia dell'AI attraverso le sue "primavere" e "inverni", evidenziando come l'attuale "terza primavera" (dal 2012 a oggi) sia stata catalizzata dalla disponibilità di enormi quantità di dati (big data) e dall'aumento della potenza computazionale (GPU, TPU). Vengono illustrate le caratteristiche tecniche dell'AI, distinguendo tra algoritmi tradizionali, machine learning e deep learning, con un focus sull'architettura dei transformer e sui Large Language Models (LLM). Si esplorano inoltre le implicazioni economiche dell'AI, configurata come un bene privato complesso, con mercati altamente concentrati e dominati da pochi attori globali che controllano infrastrutture computazionali e dati. Infine, vengono affrontate le questioni aperte di ordine generale, tecnico, economico, ambientale e relative ai diritti.
La Parte II, frutto del lavoro del Comitato sull'Intelligenza Artificiale di AGCOM, si concentra sul ruolo dell'Autorità nel contesto regolatorio europeo. Vengono analizzate le intersezioni tra DSA e AI Act, le competenze di AGCOM come DSC e le sue attribuzioni in materia di pubblicità politica. Il rapporto mappa gli impatti dell'AI nei settori regolati da AGCOM (comunicazioni elettroniche, servizi digitali e media audiovisivi, servizi postali, tutela del consumatore e degli utenti), identificando priorità di intervento e raccomandazioni operative. Ampio spazio è dedicato alla dimensione costituzionale della libertà di informazione, ai rischi di disinformazione e hate speech generati dall'AI, alla tutela del diritto d'autore e all'impatto dell'AI sull'educazione dei giovani. Un capitolo approfondisce il rapporto tra tecnica e diritto, evidenziando il rischio che la tecnica si sostituisca alla politica come fonte del diritto.
In particolare, la Parte II - curata dal Comitato sull'Intelligenza Artificiale dell'Autorità - riserva un capitolo fondamentale (il Capitolo 6, a firma del prof. Giuseppe Cassano) al tema della tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. In un contesto caratterizzato dalla diffusione massiva di modelli generativi (GenAI) come ChatGPT, l'AGCOM si propone non solo come garante della legalità sulle reti di comunicazione, ma anche come interprete istituzionale dei complessi bilanciamenti tra le prerogative dei creatori di contenuti e lo sviluppo dei modelli algoritmici.
Il rapporto AGCOM analizza la rapida evoluzione normativa ed economica determinata dall'intersezione tra l'AI Act europeo, il Digital Services Act (DSA) e la Direttiva Copyright (UE) 2019/790. Sul piano nazionale, il quadro si innesta sulle competenze che il legislatore italiano ha storicamente attribuito all'AGCOM, rafforzate di recente dalla Legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di contrasto alla diffusione illecita di contenuti protetti.
Il report richiama una serie di fondamentali tappe giurisprudenziali recenti:
- la natura antropocentrica del diritto d'autore: il documento analizza la sentenza della Corte Suprema del Messico (Segunda Sala, Amparo Directo 6/2025 del 2 luglio 2025), la quale ha categoricamente escluso la possibilità di riconoscere lo status di "autore" ad un sistema di AI, riaffermando che solo le persone fisiche possono essere titolari di diritti morali ed economici sulle opere dell'ingegno. Tale orientamento trova riscontro anche nell'art. 11 della legge cinese sul copyright e nei consolidati orientamenti della CGUE. In particolare, secondo l'art. 11 della legge cinese sul copyright: “An author is a natural person who creates a work. The author is the natural person who creates the work. For works hosted by a corporate or unincorporated organization, created on behalf of the will of the corporate or unincorporated organization, and for which the corporate or unincorporated organization assumes responsibility, the corporate or unincorporated organization shall be regarded as the author”. Emerge così il ruolo di mero ausilio che deve svolgere il sistema di GenAI. Per un’applicazione giurisprudenziale di tale normativa si rinvia alla pronuncia resa dal il Tribunale di Internet di Pechino (Beijing Internet Court o BIC) 27 novembre 2023, n. 11279 di condanna per l’illecito utilizzo di un’immagine generata da Stable Diffusion (Virgilio D’Antonio - Ciro Maria Ruocco);
- la giurisprudenza di legittimità italiana: vengono citate le ordinanze della Cassazione civile (la n. 3393 del 10 febbraio 2025 e la n. 21851 del 29 luglio 2025), le quali hanno ribadito che la tutela autoriale sorge unicamente a fronte della "forma espressiva intesa nella sua soggettività", espressione diretta della creatività della persona fisica, escludendo l'idea in quanto tale ("I tratti essenziali dell’opera che non sono passibili di replicazione vanno individuati muovendo da quanto è frutto della creatività del suo autore; quel che rileva, dunque, è la forma espressiva intesa nella sua soggettività, vale a dire la scelta dell’autore stesso quanto alla rappresentazione dell’idea, non l’idea in quanto tale");
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il caso OpenAI nella causa promossa dalla societa "collecting” tedesca GEMA (München 2025): il rapporto esamina la rilevante decisione del Landesgericht Monaco (11 novembre 2025, causa 42 O 14139/24). In questo caso giudiziario, il tribunale tedesco ha condannato OpenAI (USA e Ireland) accogliendo il ricorso della società di gestione collettiva GEMA. OpenAI è stata ritenuta responsabile per aver riprodotto permanentemente e senza consenso testi di canzoni protette all'interno dei propri Large Language Models (LLM) sia in fase di addestramento che di restituzione. Il Tribunale ha in particolare sancito che l’utilizzo di testi di canzoni da parte della piattaforma ha violato il diritto d’autore, sia memorizzando testi (di canzoni) sia visualizzando parti dei testi nell’output. Il Tribunale di Monaco ha dunque stabilito che non si applica la limitazione di text and data mining ai
sensi dell’art. 4 della Direttiva 790/2019, in quanto ha ritenuto che tali testi, essendo contenuti nei parametri del modello e potendo essere restituiti come output, non siano semplicemente “utilizzati” a fini analitici, ma “memorizzati” in senso proprio, cioe incorporati in modo stabile e riutilizzabile. Tale fenomeno di “memorizzazione” segna il punto di discrimine rispetto alla mera estrazione di testo e dati che caratterizza il text and data mining. La memorizzazione si verifica quando, durante l’addestramento, i modelli linguistici non solo estraggono informazioni dal set di dati di addestramento, ma mostrano anche una completa incorporazione dei dati di addestramento nei parametri specificati dopo l’addestramento, tanto che i testi delle canzoni sono stati anche riprodotti negli output.
La realtà italiana si è recentemente dotata di un impianto normativo specifico con la Legge 23 settembre 2025, n. 132 ("Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"). Tale novella ha modificato l'art. 1 della Legge sul Diritto d'Autore (L. n. 633/1941), stabilendo testualmente che: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo [...] anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore".
La normativa italiana ha recepito e integrato anche le eccezioni dell'Unione Europea in materia di text and data mining (TDM). Attraverso l'introduzione dell'art. 70-septies alla L. 633/1941 (operata sempre dalla L. n. 132/2025), il legislatore ha esteso la liceità delle riproduzioni e delle estrazioni di dati tramite modelli di AI generativa, subordinandola però alla condizione che il materiale sia legittimamente accessibile e che i titolari dei diritti non abbiano esercitato espressamente l'opt-out.
I fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa dovranno infine attenersi al Codice di buone pratiche per l'AI (CPAI) secondo cui, tra l’altro:
"In order to help ensure that Signatories will identify and comply with, including through state-of-the-art technologies, machine-readable reservations of rights expressed pursuant to Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790 if they use web-crawlers or havesuch web-crawlers used on their behalf to scrape or otherwise compile data for the purpose of text and data mining as defined in Article 2(2) of Directive (EU) 2019/790 and the training of their general-purpose AI models, Signatories commit:
a) to employ web-crawlers that read and follow instructions expressed in accordance with the Robot Exclusion Protocol (robots.txt), as specified in the Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments No. 9309, and any subsequent version of this Protocol for which the IETF demonstrates that it is technically feasible and implementable by AI providers and content providers, including rightsholders, and
b) to identify and comply with other appropriate machine-readable protocols to express rights reservations pursuant to Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790, for example through asset-based or location-based metadata, that have either have been adoptedby international or European standardisation organisations, or are state-of-the-art, including technically implementable, and widely adopted by rightsholders, considering different cultural sectors, and generally agreed through an inclusive process based on bona fide discussions to be facilitated at EU level with the involvement of rightsholders, AI providers and other relevant stakeholders as a more immediate solution, while anticipating the development of standards".
Quindi, in sintesi, qualora i fornitori (firmatari del Codice) utilizzino web crawler, o ne facciano utilizzare per loro conto, per estrarre o altrimenti compilare dati ai fini del text and data mining, per l'addestramento dei loro modelli di intelligenza artificiale generici, si devono impegnare a:
a) impiegare web crawler che leggano e seguano le istruzioni espresse in conformita al Robot Exclusion Protocol (robots.txt),
b) identificare e rispettare altri protocolli leggibili da una macchina appropriati per esprimere diritti / riserve ai sensi dell'art. 4(3) della Direttiva (UE) 2019/790.
Con la precisazione, infine, che si applica una sanzione penale per chi “a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale” (art. 171 L. n. 633/1941, come modificato dalla L. n. 132/2025)


