27 luglio 2026
Transfer pricing e licenza del marchio infragruppo: la revisione al ribasso del canone di royalty non giustificata da ragioni di mercato costituisce materia imponibile
In tema di determinazione del reddito d’impresa e di repressione del fenomeno del transfer pricing (art. 110, comma 7, e art. 9 del D.P.R. n. 917/1986), l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare la sola esistenza di transazioni infragruppo ad un corrispettivo difforme dal valore normale di mercato praticato tra imprese indipendenti. Incombe sul contribuente l’onere di dimostrare la rispondenza dei prezzi applicati ai valori di libero mercato. È pertanto illegittima la riduzione della percentuale di royalty corrisposta dalle consociate estere per la concessione del marchio qualora la modifica risponda ad accordi interni e non a mutate condizioni di mercato, non assumendo rilevanza né le strategie strategico-commerciali del gruppo né la circostanza che le vendite avvengano tra società appartenenti alla medesima compagine.
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