13 ottobre 2026
Tutela del know-how e intelligenza artificiale: come il D.Lgs. n. 179/2026 modifica l'art. 98 del Codice della proprietà industriale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2026, n. 234, il decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 (l’AI Act) e che dà attuazione alle deleghe contenute nella legge quadro nazionale sull'intelligenza artificiale (Legge n. 132/2025). L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 23 ottobre 2026.
Il Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, composto di 54 articoli, suddivisi in 5 capi, definisce l'architettura istituzionale di vigilanza e notifica, assegnando ruoli chiave ad AgID e ACN, disciplina il quadro sanzionatorio, regolamenta lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA (sandbox) e introduce misure specifiche sulla formazione, sul lavoro e sul settore sanitario.
Tra le novità previste la disposizione di maggior rilievo in materia di proprietà industriale è contenuta nell'articolo 52 del decreto, il quale modifica l'articolo 98 del CPI (D.Lgs. 30/2005 - Codice della proprietà industriale) integrando la disciplina sulla tutela delle informazioni aziendali riservate e delle esperienze tecnico-industriali.
Viene infatti inserito il nuovo comma 1-bis all'art. 98 CPI:
Art. 52
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 98 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonchè ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.».
Il nuovo comma stabilisce che - fermo restando il rispetto dei requisiti generali di segretezza, valore economico e adozione di adeguate misure di protezione (ex art. 98, co. 1, lett. a, b, c) - rientrano tra le informazioni aziendali riservate tutelabili:
- i dati;
- gli algoritmi;
- i metodi matematici utilizzati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
Il provvedimento specifica che, ai fini dell'addestramento, tra gli algoritmi e i metodi matematici sono ricompresi espressamente:
- le architetture dei modelli;
- le funzioni di ottimizzazione;
- le procedure e le configurazioni di addestramento;
- ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo dei sistemi di IA.
L'articolo 53 del decreto legislativo n. 179 del 2026 prevede, inoltre, che tutte le controversie in materia di tutela di tali asset e segreti commerciali legati all'IA restano devolute alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.


