In una recente pronuncia il Tribunale dell'Unione Europea, nell'ambito di un caso di opposizione alla registrazione di marchio, si è soffermato sull'esame della notorietà del marchio anteriore e sulla nozione di indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio medesimo, focalizzandosi sull'analisi dell'articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2017/1001.








