Va disatteso secondo la Corte di Cassazione il risalente orientamento giurisprudenziale per il quale, qualora il “preteso marchio” sia un mero motivo ornamentale, esso non è registrabile in quanto risulta prevalente la funzione estetica, e confermato il diverso orientamento in base al quale la disciplina in materia di falso è applicabile anche ai modelli ornamentali, disciplinati dall'art. 2593 cod. civ., che caratterizzano i capi di abbigliamento.