Tutela autorale del software e frode informatica: condotte differenti o sovrapponibili?
19 marzo 2018
La tutela del software prevista dalla legge n. 633/1941 - a differenza della truffa informatica - non ha ad oggetto qualsiasi dato o codice sorgente che possa trovarsi all'interno di un sistema informatico, ma si riconnette alla presenza dei caratteri di originalità e creatività, intendendo tale creatività in senso soggettivo, tanto da ritenersi creativa l'opera che presenti l'impronta personale del suo autore, nella forma particolare che assume a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto.









