Con la sentenza n. 23982 depositata il 4 giugno 2015, la Cassazione penale ha affermato che, ai fini dell’integrazione del reato di contraffazione di cui all’art. 474 cod. pen., “è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione, anche imperfetta e parziale, ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto”.








