Il Tribunale ordinario di L’Aquila, sezione specializzata in materia d’impresa, è stato recentemente chiamato a decidere in ordine al rischio di confusione di marchi contenenti il lemma "Orienta" e alla sussistenza di una "complementarietà" o “interscambiabilità” tra le attività imprenditoriali cui sono riconducibili i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto. Premesso che le società attrici svolgono attività funzionali al collocamento nel mercato di lavoro, mentre la società convenuta è specializzata nell'orientamento scolastico e professionale, il Collegio ritiene determinante ai fini della risoluzione della controversia il richiamo alla giurisprudenza europea che ha chiarito in quali casi due ambiti merceologici sono identici o affini tra loro.