La presenza di periodi di imposta di durata diversa da quella standard di dodici mesi non deve generare effetti distorsivi - a vantaggio o a svantaggio - nel calcolo del beneficio attribuibile. Tale affermazione vale - a parere dell'Agenzia delle Entrate - anche con riferimento al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, il cui arco temporale di applicazione corrisponde ad un periodo di imposta costituito da complessivi dodici mesi.








