Quando le richieste presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di annotazione e trascrizione di più diritti di proprietà industriale non rientrano in un unico contesto, tali richieste si devono ritenere indipendenti l’una dall’altra e soggette ognuna al pagamento dell’imposta di bollo nei modi e nella misura indicati nell’articolo 1, comma 1-quater, della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, che prevede gli importi relativi all’imposta di bollo da applicare alle varie istanze.









