Secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza 16 luglio 2015, causa C-580/13), il diritto dell’Unione Europea non consente al legislatore di uno Stato membro di introdurre una disposizione nazionale ai sensi della quale, nel caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, un istituto bancario possa opporre, in maniera illimitata ed incondizionata, il segreto bancario per rifiutarsi di fornire informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto.








