Le rivendicazioni costituiscono il punto di partenza e la base per valutare la brevettabilità di un'invenzione ai sensi degli articoli da 52 a 57 CBE (Convenzione sul brevetto europeo). La descrizione ed i disegni devono sempre essere consultati per interpretare le rivendicazioni quando si valuta la brevettabilità di un'invenzione ai sensi degli articoli da 52 a 57 CBE, e non solo se l'esperto del settore ritiene che una rivendicazione sia poco chiara o ambigua se letta isolatamente.









