di Claudia Dierna
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su una sentenza del TAR del Piemonte, chiamato a verificare se nel caso sottoposto al suo esame il ricorrente, partecipante ad una gara indetta da una società pubblica per il recupero e il trattamento dei rifiuti, avesse dimostrato la stretta “indispensabilità” di accedere alla copia del codice sorgente della piattaforma adoperata per la conduzione delle operazioni di gara, ai fini del suo accertamento tecnico-informatico. Il Collegio ha quindi ribadito che il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza aziendale solo quando sia indispensabile e strettamente strumentale alla difesa in giudizio.








