Il Tribunale di Torino si è pronunciato su un caso di contraffazione brevettuale, chiarendo se nella fattispecie in esame potesse configurarsi un'ipotesi di "contraffazione inconsapevole", in quanto il presunto contraffattore, riservandosi la fase progettuale della lavorazione degli inseriti metallici interferenti con il brevetto, oggetto di causa, aveva, invece, affidato la fase esecutiva della lavorazione ad altra società. Infatti, a tal proposito la giurispudenza ha affermato che la vendita di un prodotto contraffatto, integra, almeno in via presuntiva, violazione quantomeno colpevole della privativa industriale salvo prova contraria.









