di Claudia Dierna
La Cassazione è stata chiamata a rivisitare una decisione della Commissione dei ricorsi, che ha rigettato il ricorso proposto dal richiedente la registrazione del marchio "PARADIIS" (Paradiis in friulano), legato all'origine geografica dei prodotti, nella fattispecie friulana. La Corte, a fronte della lamentata violazione dell’art. 21, co. 1, lett. b) CPI, secondo cui il titolare di marchio registrato non può impedire a terzi l’uso di un marchio contenente indicazioni relative alla provenienza geografica, ha ricordato che la provenienza geografica deve essere nota al pubblico dei consumatori al fine dell’individuazione di una zona di provenienza.








