Nella sentenza n. 15840 del 28 luglio 2015, la Corte di Cassazione ribadisce che “l'accertamento sulla confondibilità dei segni non deve essere compiuto in via analitica, ... ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, fonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato”.








