Con la sentenza n. 29891 del 2015, la Corte di Cassazione penale ha annullato una decisione della Corte d’appello di Lecce, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte, ritenendo fondato il motivo che attiene alla mancanza di motivazione, sia nella sentenza di primo grado che in quella di secondo grado, circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. c), della legge sul diritto d’autore.








