L’Avvocato generale, nella causa n. C-117/13 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha presentato il 5 giugno 2014 le sue conclusioni, affermando che uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza l’accordo dei titolari dei relativi diritti d’autore, opere da essa detenute nella propria collezione per proporle su posti di lettura elettronica. Ed inoltre che, la direttiva sul diritto d’autore (direttiva n. 2001/29/CE), pur non consentendo agli Stati membri di autorizzare gli utenti a stoccare su una chiave USB l’opera digitalizzata dalla biblioteca, non impedisce, in linea di principio, di effettuare una stampa dell’opera stessa a titolo di copia privata.








