Le prestazioni di un operatore economico consistenti nel raggruppare servizi, affinché il consumatore possa comodamente compararli e acquistarli, possono rientrare nella nozione di “servizi” di cui all’articolo 2 della direttiva n. 2008/95/CE del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Così ha deciso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 10 luglio 2014 (causa C-420/13).








